colpi di diritto
Contratti a catena
Il tribunale amministrativo federale ha accolto un ricorso del SEV e sanzionato le FFS
I media riferiscono come i datori di lavoro ricorrano sempre più spesso a contratti di lavoro a termine, da prolungare eventualmente secondo le proprie necessità, oppure a personale temporaneo. Le FFS non fanno purtroppo eccezione a queste forme di lavoro precario, che costituiscono un grande elemento di pressione soprattutto per i dipendenti che hanno impellente necessità di un reddito fisso.
Un caso emblematico
Il collega T., impiegato d’ufficio alle FFS da oltre 30 anni, riceve la comunicazione che il suo posto di lavoro sarà soppresso. Viene quindi trasferito a NOA, dove viene temporaneamente impiegato nell’ambito di un progetto. Un anno e qualche mese più tardi, sottoscrive una convenzione d’uscita, ma la sua prospettiva di trovare rapidamente un nuovo impiego sfuma. T. si ritrova quindi disoccupato a oltre 50 anni.
La situazione legale in breve
Dalla sentenza del Tribunale amministrativo federale:
«La giurisprudenza e la dottrina definiscono la successione di rapporti di lavoro a tempo determinato e con lo stesso contenuto come contratti di lavoro a catena. Nella misura in cui essi non superano i limiti posti dall’abuso legale, questi sono ammissibili anche nell’ambito di rapporti di lavoro di diritto pubblico. Possiamo considerare un comportamento come un abuso dal momento in cui non vi sono ragioni oggettive per concludere più contratti consecutivi e quando questa struttura particolare del rapporto di lavoro abbia lo scopo di aggirare le disposizioni di protezione dal licenziamento, oppure diritti che dipendono da una durata minima del rapporto di lavoro. (...) Non è di conseguenza escluso che in circostanze particolari, un singolo caso possa essere considerato abusivo anche se la durata del rapporto d’impiego è stata limitata sue sole volte». (traduzione a cura della redazione)
Art. 19.2 CCL FFS e CCL FFS Cargo:
«Un’eventuale limitazione della durata del rapporto di lavoro è possibile fino a un massimo di tre anni. Nell’ambito di progetti questo termine può essere esteso sino a cinque anni. (...) Allo scadere dei tre o dei cinque anni, il rapporto di lavoro è considerato a tempo determinato».
Importante:
La protezione dal licenziamento prevista dal CCL FFS/FFS Cargo esclude di principio la possibilità di cambiare la durata del rapporto di lavoro da indeterminata a determinata. Una simile modifica può avvenire solo in modo assolutamente volontario, con l’accordo del o della diretta interessata.
Dopo quattro mesi, riceve da una ditta di collocamento l’offerta per un lavoro a tempo determinato per sette mesi presso le FFS (!), che viene prolungato a due riprese, per terminare dopo poco più di un anno. T. riceve però immediatamente un’altra proposta a tempo determinato, per un anno, questa volta direttamente dalle FFS e a questa fa seguito un ulteriore prolungamento per un altro anno. Alla fine, T. avrà lavorato per oltre tre anni e con cinque contratti a termine per la stessa unità organizzativa delle FFS. Avendo sentito che le FFS non avrebbero rinnovato il contratto, pur avendo ancora bisogno dell’attività da lui svolta, si rivolge all’assistenza giuridica del SEV, la quale richiama le FFS alla norma che prevede che il rinnovo ripetuto di contratti di lavoro a termine debba essere motivato. In caso contrario, questi contratti a catena devono essere considerati come un contratto a tempo indeterminato.
Il SEV rimanda anche alla norma del CCL FFS, secondo la quale un contratto a termine è ammissibile al massimo per tre anni o, eccezionalmente, per 5 in caso di progetti. Il SEV sostiene infine che nella fattispecie siano da considerare anche i contratti di lavoro svolti tramite la ditta di collocamento e che, di conseguenza, T. debba essere assunto a tempo indeterminato.
Nessuna concessione dalle FFS
Le FFS respingono la richiesta del SEV con una decisione formale e il servizio giuridico del gruppo conferma poi in seconda istanza questa posizione. Per le FFS, il lavoro tramite l’agenzia di collocamento non va considerato, per cui l’impiego a termine non ha superato i tre anni e lo stesso è stato prorogato una volta sola.
Sconfessate dal tribunale
Il SEV incarica quindi un proprio legale di ricorrere al tribunale amministrativo federale, ripercorrendo tutto l’iter degli impieghi temporanei e dei successivi incarichi da parte delle FFS.
Il tribunale ritiene che nel caso di T. non si tratti di una nuova assunzione, ma di una riassunzione le cui caratteristiche sono state adeguate a quelle di T. Egli può quindi legittimamente aspettarsi di essere assunto a tempo indeterminato. Il tribunale non ravvisa nemmeno una ragione oggettiva che giustifichi il prolungamento a tempo determinato del rapporto d’impiego di T. A favore del suo impiego a tempo indeterminato depone pure il fatto che, dopo la sua partenza, il suo posto è stato rioccupato. Il Tribunale giudica quindi illegale il procedimento adottato dalle FFS, accogliendo in pieno il ricorso del SEV. Nel frattempo, T. è stato riassunto dalle FFS a tempo indeterminato.
Assistenza giuridica SEV