Colpi di diritto

Tribunale federale conferma garanzia di salario

Un collaboratore di lunga data delle FFS ha dovuto seguire un procedimento di reintegrazione esterno a NOA a seguito della perdita del proprio posto di lavoro. Dopo un anno, le FFS gli hanno negato la sua garanzia salariale. Il collega, con l’aiuto del SEV, si è opposto a questa decisione, ottenendo ragione dal tribunale amministrativo federale.

Anni prima, l’impiegato alla manovra Ernesto F. (nome fittizio) ha deciso di cambiare attività, assumendo un incarico in ufficio per prevenire l’aggravarsi dei suoi problemi di salute. Da allora, ha potuto svolgere il suo nuovo lavoro senza limitazioni e senza assenze particolari, sin quando il suo posto non è stato soppresso a seguito di una ristrutturazione. Ernesto si è quindi rivolto all’assistenza giuridica del SEV, il cui operato sembrava in un primo tempo superfluo. Si trattava però di una fase di quiete prima della tempesta.

Negato l’accesso a NOA

Le FFS hanno infatti negato l’accesso al Nuovo orientamento professionale NOA, a seguito dei precedenti problemi di salute. La responsabilità del suo ulteriore impiego è di conseguenza rimasta alla precedente unità organizzativa. S., il suo superiore, e P., responsabile del personale, hanno tentato nella misura del possibile di aiutarlo, organizzandogli occupazioni alternative, senza però riuscire ad includerle nei fabbisogni di personale approvati. Inoltre, essi hanno acquistato da NOA alcune offerte di consulenza, strutturando il processo di riorientamento in modo analogo a quelli elaborati per i coleghi effettivamente trasferiti a NOA. Ernesto ha quindi dovuto firmare un’intesa sulla ragionevolezza, limitata ad un anno, al termine del quale S. e P. gli hanno chiesto di mostrarsi un po’ più ragionevole, in particolare per quanto riguarda le sue aspettative salariali.

Importo garantito o no?

Durante questi colloqui non sempre facili, Ernesto ha sempre beneficiato dell’assistenza del SEV, che ha costantemente ricordato come lui non avesse un contratto di lavoro presso NOA. Di conseguenza, nel suo caso non potevano essere applicati gli articoli 171–176 del CCL, ma avrebbe dovuto entrare in linea di conto l’articolo 96, che prevede la garanzia dell’importo salariale (vedi riquadro). La discussione sul salario era quindi superflua. S. e P. hanno invece mantenuto la loro posizione, secondo la quale nella fattispecie l’articolo 96 non era applicabile, in quanto Ernesto si trovava di fatto in un processo di riorientamento professionale.

Articolo 96 CCL FFS:
Passaggio a un livello di funziono inferiore

1 Al passaggio a un livello di funzione inferiore, il salario verrà pattuito nel quadro del nuovo livello di funzione.

2 Se il cambiamento è consecutivo a modifiche apportate all’organizzazione aziendale, o viene effettuato in vista di tali mutamenti e il salario del momento è più elevato del valore finale massimo A (appendice 7) del nuovo livello di funzione, la differenza sarà concessa a titolo di importo garantito.

3 In caso di aumenti salariali, l’importo garantito viene ridotto o soppresso.

4 Se, trascorsi 2 anni di garanzia, la persona non ha ancora compiuto 58 anni, è soppresso l’importo di garanzia che, con il salario, oltrepassa CHF 100 000.–.

Nota:

l’articolo 2.2 delle direttive interne FFS Z 141.1 esclude collaboratrici e collaboratori che seguono un processo di riorientamento professionale dall’applicazione dell’art. 96.

Battaglia giuridica; atto primo

L’articolo 195 del CCL FFS prevede, in caso di disaccordo, la possibilità di richiedere una decisione impugnabile in sede di ricorso, in modo da aprire la procedura legale. Il SEV ne ha fatto uso, inoltrando poi ricorso contro la decisione delle FFS, sostenendo che nel caso di Ernesto, che non aveva un contratto di lavoro con NOA, non potessero essere applicati gli articoli specifici di questa istituzione. L’istanza di ricorso interna delle FFS ha tuttavia confermato la decisione di prima istanza.

Atto secondo

Nella maggior parte dei casi vi è poi la possibilità di impugnare le decisioni dell’istanza di ricorso interna alle FFS al tribunale amministrativo federale. Si tratta però di un passo che merita una riflessione approfondita, in quanto esige un impegno non indifferente. La fattispecie non costituiva però un caso che rientra in un normale margine di apprezzamento, ma toccava un principio dell’applicazione del CCL. D’accordo con Ernesto, il SEV ha pertanto deciso di inoltrare ricorso. Il tribunale amministrativo federale ha dato pienamente ragione al SEV, confermando che per Ernesto debba essere applicato l’art. 96 del CCL FFS nel caso in cui egli abbia dovuto accettare un posto di lavoro di classifica inferiore.

Ernesto ha avuto anche diritto, nonostante la perdita del suo posto di lavoro, alla valutazione personale con influsso sul salario. Il SEV ha quindi chiesto a S. e P. di riconoscere gli aumenti salariali spettanti con effetto retroattivo o, in via subordinata, di rilasciare una nuova decisione formale. Stavolta, i rappresentanti delle FFS non hanno però voluto rischiare una nuova procedura giuridica e hanno quindi rivisto i salari come richiesto.

Lieto fine?

Purtroppo non proprio. Ernesto è stato ancora «provvisoriamente » occupato al di fuori degli effettivi concessi e ha dovuto continuare ad annunciarsi ai rari posti vacanti pubblicati dal bollettino FFS e accessibili alla sua formazione di monopolio.

Di transenna

La discussione sulla applicabilità dell’articolo 96 del CCL FFS è iniziata circa un anno dopo la soppressione del posto di lavoro di Ernesto. Sino alla crescita in giudicato delle decisioni del tribunale amministrativo federale è poi trascorso una altro anno. L’esempio illustra l’impegno e la costanza richiesti dalle vie legali, ma anche come il team di assistenza giuridica del SEV non tema di intraprenderle sino alle massime istanze, pur di ottenere una corretta applicazione del CCL.

Assistenza giuridica SEV