Ritiro della patente
Un taglio alla doppia pena per conducenti professionisti
Dal 1° aprile 2023, le conducenti e i conducenti professionali a cui verrà ritirata la licenza di condurre per un’infrazione lieve (come un eccesso di velocità contenuto), potranno beneficiare di una deroga che consente loro di effettuare viaggi professionali durante la sospensione della patente di guida. In questo modo, gli effetti professionali del ritiro della patente sono attenuati e si evita una doppia punizione rispetto ai conducenti non professionisti. La relativa modifica dell’ordinanza attua una mozione approvata dal Parlamento e promossa dal SEV. L’impulso è stato dato da una mozione congressuale di conducenti degli autobus nel 2015.
Il 22 giugno, il Consiglio federale ha infatti adottato i relativi adeguamenti di ordinanza, dando così seguito alla mozione 17.3520 «No a sanzioni doppie per gli autisti» promossa dal SEV, che la «nostra» consigliera nazionale e segretaria sindacale Edith Graf-Litscher aveva presentato al Parlamento nel 2017 e che era stata successivamente approvata da entrambe le Camere.
In sostanza, vi sarà una modifica dell’articolo 33 capoverso 5e dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51). Nel suo comunicato stampa del 22 giugno (vedi https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-89362.html), l’Ufficio federale delle strade ha pubblicato un link «Ordinanze e commenti» che illustra la nuova regolamentazione come segue:
«Al fine di evitare situazioni particolarmente penalizzanti sul lavoro, l’autorità cantonale potrà autorizzare i titolari di una licenza per allievo conducente o di condurre revocata, a guidare per l’intera durata del provvedimento se necessario per l’esercizio della propria professione. A tale scopo stabilirà nella decisione di revoca esattamente quali spostamenti sono autorizzati. (…) L’autorità potrà anche decidere se autorizzare gli spostamenti a fini professionali per tutta la durata della revoca o limitarli a singoli periodi, ad esempio perché la persona interessata può rinunciare del tutto a guidare durante le vacanze. (…)».
«Gli spostamenti necessari per l’esercizio della professione non potranno mai essere autorizzati durante la revoca di una licenza di condurre a seguito di un’infrazione medio-grave (art. 16b LCStr) o grave (art. 16c LCStr), bensì solo in caso di revoca dovuta a infrazioni lievi ai sensi dell’articolo 16a LCStr. Saranno autorizzati al massimo per due revoche nell’arco di cinque anni, ma non a persone la cui licenza di condurre sia stata ritirata per motivi di sicurezza a tempo indeterminato o definitivamente».
Proposta al Congresso, petizione, mozione e lavoro di persuasione
La mozione serviva ad attuare una proposta presentata al Congresso SEV il 28 maggio 2015. Formulata dalla Sezione VPT Sottoceneri presieduta allora da Peter Bernet e dalla conferenza di settore Bus-GATU, essa chiedeva al SEV di fare il possibile per eliminare la discriminazione delle conducenti e dei conducenti di autobus a causa della duplice sanzione in caso di revoca della licenza di condurre. «In altre nazioni europee, la revoca della licenza di condurre non preclude necessariamente la possibilità di condurre bus a livello professionale. Una simile disposizione sarebbe auspicabile anche nel nostro paese», si poteva leggere nella proposta.
Il Congresso ha accettato soltanto di vagliarla, poiché la dirigenza del SEV era scettica sulle possibilità politiche di modificare la legge e voleva esaminare anche una soluzione a livello di CCL.
A convincere di andare nella direzione della soluzione legale perseguita poi dal SEV tramite la mozione, sono state le oltre 4400 firme raccolte con una petizione lanciata dalla sottofederazione VPT e consegnate al DATEC il 30 giugno 2017 da una delegazione SEV-VPT composta da undici conducenti, fra cui il presidente centrale VPT Gilbert D’Alessandro.
«Non vogliamo certo proteggere chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto dell’alcol» aveva chiarito Edith Graf-Litscher durante la consegna. « Ciò che conta per gli autisti e le autiste di autobus è che non vengano sanzionati due volte per infrazioni minori - come il mancato rispetto della precedenza - e che non perdano il posto di lavoro».
Azione combinataa livello sindacale e politico
«Questo successo è il frutto della ferma risolutezza dei e delle militanti delle nostre sezioni Bus, unita all’impegno di Edith Graf-Litscher in Parlamento. L’unione di attività sindacale e attività politica ha dato prova di grande efficacia. L’esempio dimostra - ha chiosato il vicepresidente del SEV Christian Fankhauser - che talvolta ci vogliono anni di perseveranza prima che una proposta del-la nostra base al Congresso possa tradursi in realtà. Grazie di cuore a tutte e a tutti per il prezioso impegno».
Markus Fischer
Novità: viaggi autorizzati per l’esercizio di una professionenonostante il ritiro della patente
Per evitare casi di disagio professionale, dal 1° aprile 2023 le autorità cantonali potranno autorizzare viaggi per l’esercizio di una professione durante la privazione della licenza di condurre. I dettagli saranno specificati in un provvedimento di privazione.
Tuttavia, questa possibilità esiste solo per i reati minori. Commette tale reato chiunque violi le norme del codice della strada e metta in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada solo in misura minima e con colpa lieve (art. 16a LCStr). Anche uno stato di lieve ebbrezza con una concentrazione di alcol nell’alito inferiore a 4 mg/l o una concentrazione di alcol nel sangue inferiore allo 0,8 per mille è considerato un’infrazione minore, a condizione che non siano state violate altre norme del codice della strada. Se la persona che ha commesso l’infrazione non ha subito la sospensione della patente o altre misure amministrative nei due anni precedenti, verrà emesso un ammonimento. In caso contrario, la patente di guida verrà sospesa per almeno un mese. È consigliabile informare fin dall’inizio le autorità che si è autisti professionisti, in modo da tenerne conto in un eventuale provvedimento di sospensione, per non compromettere l’esercizio della professione durante la sospensione della patente. È inoltre consigliabile presentare al più presto una domanda di protezione giuridica al SEV.