Congresso

Congresso SEV 2013

Il congresso è l’organo supremo del SEV. Esso è composto da 2 rappresentanti per ogni sottofederazione e 2 delegati dei gruppi di interesse (donne, migrazione, gioventù). Essi non possono appartenere alla stessa sottofederazione. In più da delegati delle sezioni in numero tale da raggiungere il numero massimo di 250 delegati. Essi sono attribuiti alle sottofederazioni e alle sezioni senza sottofederazione, sulla base dei contributi pagati l'anno precedente (quota base SEV) sorvegliando affinché sia realizzata un'adeguata rappresentanza delle diverse regioni linguistiche e dei sessi.

Il congresso si riunisce di regola ogni due anni. Un congresso straordinario può essere convocato su decisione del comitato SEV o su richiesta scritta del 5 % dei membri del SEV. Il comitato SEV decide il luogo e la data di svolgimento.

L'Ufficio congressuale si compone del presidente e del  vicepresidente del comitato. Questi mandati durano due anni, con la possibilità di essere rieletti per due ulteriori mandati (in totale 6 anni).

Il congresso deve svolgere in particolare i seguenti compiti:

  1. definizione dei principi e degli obiettivi della politica sindacale
  2. decisioni sulle proposte del comitato, della commissione direttiva, delle strutture organizzative e delle commissioni
  3. approvazione del rapporto di attività
  4. decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione
  5. nomina o revoca
    1. del presidente del SEV, di al massimo 3 vicepresidenti e dell’amministratore per un periodo amministrativo
    2. del presidente e del vicepresidente del comitato
    3. delle scrutatrici, degli scrutatori e del segretario o della segretaria del giorno
    4. della commissione di verifica della gestione SEV
  6. approvazione e modifica degli statuti
  7. approvazione e modifica dei regolamenti
  8. trattamento delle iniziative
  9. indizione della votazione generale
  10. decisione circa fusioni o scioglimenti del sindacato

Le decisioni del congresso sottostanno a referendum facoltativo. Il congresso può escludere dal referendum decisioni urgenti, se in tal modo si esprime la maggioranza dei due terzi.

I membri del comitato SEV, della commissione direttiva e della commissione di verifica della gestione come pure i segretari sindacali partecipano al congresso in quanto tali. Essi hanno voto consultivo, non possono tuttavia essere scelti come delegati.