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Colpi di diritto

Congedo paternità e altre riforme sociali

L’evento saliente di questo nuovo anno è l’introduzione del congedo paternità. Un traguardo importante anche nell’ottica della parità. Ma tra le altre novità nel quadro delle assicurazioni sociali, vi sono anche una una riforma delle prestazioni complementari e le ormai «tradizionali» modifiche delle prestazioni e dei contributi dei due primi pilastri della previdenza.

© Keystone / Christian Beutler

I papà di bambini nati dopo il 1° gennaio 2021 I papà di bambini nati dopo il 1° gennaio 2021 hanno diritto ad un congedo di paternità pagato di 10 giorni, di cui possono beneficiare in un blocco di due settimane o sotto forma di giorni singoli nei sei mesi seguenti la nascita.

Per i 10 giorni di congedo goduti, il papà ha diritto a 14 indennità giornaliere finanziate tramite l’indennità di perdita di guadagno (IPG), a condizione di esercitare un’attività lucrativa al momento della nascita del bambino, di essere assicurato obbligatoriamente all’AVS nei nove mesi precedenti la nascita e, in questo periodo, di aver esercitato l’attività lucrativa per almeno cinque mesi.

L’indennità viene versata direttamente alla o al dipendente, rispettivamente al datore di lavoro se questi continua a versare lo stipendio durante il congedo.  L’indennità di perdita di guadagno corrisponde all’80 percento del reddito medio percepito dall’attività lucrativa prima della nascita del bambino, ma al massimo a 196 franchi al giorno.

1° Pilastro

La rendita minima AVS passa da 1185 a 1195, quella massima da 2370 a 2390 franchi al mese (questi valori sono riferiti alla scala di rendite 44, applicata in caso di durata di contribuzione completa). Vengono aumentati anche gli importi annui delle prestazioni complementari (PC), destinati a coprire le necessità vitali, che passano da 19 450 a 19 610 franchi per le persone sole e da 29 175 a 29 415 franchi per le coppie. Per i figli di oltre 11 anni, l’importo viene portato a  10 260 franchi mentre, a seguito della riforma delle PC, diminuisce a 7200 franchi per i figli di meno di 11 anni.

Aumento contributi AVS/AI/IPG

I contributi AVS/ AI/IPG aumentano dal 10,55 al 10,6 % e il contributo minimo annuo per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa viene portato da 496 a 503 franchi.

Previdenza professionale

Dal 1° gennaio, il salario minimo annuo della previdenza professionale obbligatoria è fissato a 21 510 franchi, il limite massimo del salario annuo a 86 040 franchi e il salario coordinato minimo a 3585 franchi. La deduzione annua di coordinamento ammonta a 25 095 franchi.

Il tasso minimo d’interesse LPP resta fissato all’1 % anche per il 2021. Va ricordato che questo tasso minimo riguarda solo gli averi della parte obbligatoria del secondo pilastro mentre, per gli altri, gli istituti di previdenza sono liberi di fissarne uno diverso.

Assicurazione malattia

Il 2021 vede anche un aumento dello 0,5 percento del premio medio dell’assicurazione obbligatoria per le spese di cura. In nove cantoni (AG, AI, AR, BS, NE, OW, SH, SZ, ZH) il premio tuttavia non aumenta, rispettivamente diminuisce. Gli aumenti riguardano il premio medio per le persone adulte (375,40 franchi) e quello per i giovani adulti (265.60 franchi), mentre quello dei bambini tende a diminuire leggermente (99,70 franchi).

Riforma delle prestazioni

complementari Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore anche una riforma delle prestazioni complementari (PC), le cui principali modifiche riguardano le condizioni di riconoscimento, le modalità di calcolo e l’importo delle prestazioni.

Spese di alloggio

Viene aumentato l’importo massimo delle spese di alloggio computabile nel calcolo delle PC. Esso varia a seconda delle dimensioni della famiglia e della regione in cui vive: ad esempio, per una persona singola che vive in un grande centro urbano, l’affitto mensile massimo riconosciuto aumenta da 1100 a 1370 franchi; per una famiglia di quattro persone che vive in una zona rurale, questo importo aumenta da 1250 a 1740 franchi al mese.

Per la determinazione del diritto alle PC, ora si considera anche la sostanza disponibile: vi hanno diritto solo le persone la cui sostanza è inferiore a 100 000 franchi (200 000 per le coppie sposate e 50 000 per i figli). In questo calcolo non è preso in considerazione il valore delle abitazioni ad uso proprio.

La parte di sostanza non considerata nel calcolo dell’importo effettivo delle PC, la cosiddetta franchigia, viene ridotta da 37 500 a 30 000 franchi per le persone singole e da 60 000 a 50 000 franchi per le coppie. Per i bambini, la franchigia rimane invariata a 15 000 franchi. Se la sostanza supera i 30 000 franchi, la diminuzione delle franchigie comporta quindi un aumento del reddito determinante per il calcolo delle PC.

Sino al 2020, il calcolo delle PC teneva conto anche della sostanza a cui la persona aveva rinunciato volontariamente, ad esempio per una donazione. Oltre a questo, dal 1° gennaio 2021, viene computato anche il consumo eccessivo di sostanza, nella misura in cui la persona in un anno ha speso più del 10 percento della sua sostanza senza un buon motivo.

Spese per i figli a carico

Sono stati modificati anche gli importi riconosciuti per le spese per figli a carico: per i bambini di età inferiore agli 11 anni, questo viene ridotto a 7200 franchi all’anno per il primo figlio. L’importo cala poi per ogni ulteriore figlio. In compenso, se i genitori lavorano entrambi, potranno farsi riconoscere le spese per la custodia dei figli complementare alla famiglia. Per i figli oltre gli 11 anni, l’importo riconosciuto è di 10 260 franchi.

È entrata in vigore anche una nuova disposizione sulla restituzione delle PC in caso di eredità: le prestazioni complementari che una persona ha ricevuto nei dieci anni precedenti il decesso, devono essere restituite dagli eredi, se l’eredità supera i 40 000 franchi. Quest’obbligo si applica solo alla parte eccedente tale importo e alle PC erogate dopo il 1° gennaio 2021.

Con la riforma, il reddito computato da attività lucrativa del coniuge (senza PC) passerà dai due terzi all’80 percento.

Viene inoltre computato il premio effettivo dell’assicurazione malattia, limitato però all’importo del premio medio cantonale o regionale.

Per chi beneficiava di PC prima della riforma è previsto un periodo transitorio di tre anni. Le nuove disposizioni verranno applicate immediatamente solo se comportano un aumento delle prestazioni. Se invece comportano una riduzione o l’annullamento del diritto alle PC, verranno applicate solo tra tre anni, in modo da permettere alle persone interessate di adattarsi alla nuova situazione economica.

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Contro questa nuova legge era stato lanciato un referendum, che però non è riuscito. La legge potrà così entrare in vigore nel corso dell’anno, ma la data esatta non è ancora stata decisa dal Consiglio federale.

Essa permetterà, ad alcune condizioni, alle persone di oltre 60 anni che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione di beneficiare di una prestazione transitoria prima di ricevere la rendita di vecchiaia.

Esse dovranno aver versato contributi AVS per almeno 20 anni, di cui almeno 5 dopo il compimento dei 50 anni e non disporre di una sostanza superiore ai 50 000 franchi (100 000 per le coppie).  

La prestazione transitoria sarà calcolata secondo le modalità previste per le prestazioni complementari, sulla base delle spese riconosciute e dei redditi della persona beneficiaria. Il suo importo è tuttavia limitato ad al massimo 2,25 volte l’importo riconosciuto dalle PC per la copertura del fabbisogno vitale, ossia a 43 762 franchi all’anno per una persona sola e 65 644 franchi per una coppia (base di calcolo 2020).