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Colpi di diritto

Rendita AI e disoccupazione

Presso l’assicurazione invalidità (AI), il riconoscimento di una rendita dipende dalla valutazione delle conseguenze di un danno alla salute sulla capacità di guadagno. Invece, presso l’assicurazione disoccupazione (AD), la decisione è basata sul grado di collocabilità. Vi sono casi, come quello che riportiamo di seguito, in cui le valutazioni sono totalmente discordanti.

Giacomo lavora da 17 anni presso la stessa ditta ma, negli ultimi tempi, vive un periodo difficile: si sente stressato, dorme male, litiga spesso con colleghe e colleghi e con il suo capo. Nemmeno un periodo di congedo e l’accompagnamento del suo medico di fiducia permettono di migliorare la situazione, per cui viene messo in malattia e il suo datore di lavoro annuncia il caso all’AI.

Il prolungarsi del periodo di malattia porta infine al licenziamento, che risulta conforme alle disposizioni, per cui nemmeno l’assistenza giuridica del SEV, alla quale Giacomo chiede aiuto, può opporsi. Giacomo deve quindi rivolgersi all’ufficio regionale di collocamento (URC) per ricevere l’indennità di disoccupazione.

Due mesi dopo, durante i quali a Giacomo sono state versate le prestazioni dell’AD, l’AI emette un preavviso di decisione che gli attesta un grado di invalidità del 23%, insufficiente per riconoscergli una rendita. Considerate le scarse possibilità di correggere questa valutazione, il SEV e Giacomo decidono di non contestarla.

A questa situazione si aggiunge però un’amara sorpresa: la cassa disoccupazione comunica a Giacomo che, in base al preavviso di decisione dell’AI, lui risulta idoneo al lavoro solo in ragione dell’80 percento. Questa valutazione si ripercuote ora anche sulla sua collocabilità, per cui la sua indennità di disoccupazione viene ridotta.

Nel frattempo, Giacomo ha seguito un corso presso l’URC e sta cercando un nuovo posto di lavoro, per cui decide di contestare questa riduzione. Il SEV chiede quindi alla cassa disoccupazione una decisione formale, contro la quale interpone un ricorso che viene accolto.

La cassa disoccupazione deve tener conto delle valutazioni della capacità di lavoro svolte dall’AI, ma anche verificare l’evoluzione nel tempo di questa capacità.

Sulla base di vari certificati medici che attestano la capacità lavorativa di Giacomo al 100% e del fatto che lui ha già trovato un nuovo lavoro, la cassa giunge alla conclusione che il suo stato di salute è migliorato a tal punto dopo la valutazione dell’AI da poter presumere che la sua capacità lavorativa sia sempre stata al 100%. La riduzione del guadagno assicurato viene quindi annullata e Giacomo riceve il pagamento degli arretrati.

Protezione giuridica del SEV