colpi di diritto
AVS e vuoti contributivi: il TF dice che...
In una recente sentenza, il Tribunale federale ha esaminato la possibilità di colmare una lacuna contributiva nell’AVS.
Erminio è stato uno studente regolare all’università dal 2005 al 2012. Nel dicembre 2017 ha informato la cassa di compensazione AVS di non aver conseguito alcun reddito nel corso del 2017. E gli ha chiesto di confermare che non vi è stata alcuna carenza di contributi per gli anni precedenti. La cassa invia ad Erminio un estratto conto individuale. Scopre che i contributi sono stati pagati dal 2005 al 2011, poi dal 2013 al 2016. Ma non nel 2012. Il fondo lo informa che non gli è possibile recuperare i contributi di quell’anno, tenuto conto del «termine di prescrizione quinquennale». Secondo la cassa, il termine di cinque anni previsto dall’articolo 16.1 LAVS è un termine di perenzione, al termine del quale il contributo esigibile per l’anno 2012 è scaduto il 31 dicembre 2017.
Erminio ha presentato ricorso contro la decisione della cassa, ma il Tribunale cantonale l’ha respinta. Erminio chiede pertanto al Tribunale federale di dichiarare il suo diritto al pagamento dei contributi AVS/AI/APG dovuti per il 2012.
Il TF ricorda anzitutto che le persone senza attività lucrativa sono tenute a versare i contributi a partire dal primo gennaio dell’ anno successivo al compimento del ventesimo compleanno e che i contributi, il cui importo non è stato fissato entro cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono più essere richiesti o pagati.
Erminio chiede di poter colmare il vuoto contributivo per il 2012. La sua principale argomentazione è che la scadenza legale è un termine di prescrizione che egli avrebbe interrotto con la sua lettera del 28 dicembre 2017.
Il Tribunale federale ricorda che il termine di perenzione non può essere sospeso o interrotto. Il termine è salvaguardato da una decisione che fissa l’importo dei contributi entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in questione, oppure non è salvaguardato. In caso contrario, i contributi non possono più essere richiesti o pagati.
L’argomentazione di Erminio relativa all’ interruzione del termine con lettera del 28 dicembre 2017, agli occhi del TF non è pertinente. Anche se invoca la sua buona fede, sostenendo che al momento in cui la cassa di compensazione ha ricevuto la sua lettera, essa «avrebbe potuto, se lo avesse voluto, essere perfettamente in grado di prendere una decisione che fissa l’importo dei contributi dovuti per il 2012 prima della scadenza del periodo di cinque anni».
Il TF rileva che la corrispondenza del 28 dicembre 2017 è stata recapitata alla cassa di compensazione il giorno successivo, venerdì 29 dicembre 2017. Poiché nel 2017 il 31 dicembre coincideva con una domenica, la salvaguardia della data di perenzione implicava che la cassa emettesse una decisione al più tardi il venerdì 29 dicembre 2017, giorno in cui ha ricevuto la corrispondenza dell’assicurato. Dal punto di vista del principio di buona fede, l’amministrazione non può essere obbligata ad emettere una decisione lo stesso giorno, ma deve farlo entro un termine ragionevole. È ovvio che un ritardo di un giorno lavorativo non lo è.
Erminio ha inoltre sostenuto che all’epoca la cassa non gli aveva notificato una decisione sui contributi per il 2012. Purtroppo, però per lui, la giurisprudenza prevede che un’insufficienza contributiva non può più essere sanata, anche se è imputabile ad un errore dell’amministrazione, fatto salvo il diritto alla tutela della buona fede. E secondo il TF, le condizioni per invocare il principio della tutela della buona fede non sono soddisfatte.
Il ricorso è stato pertanto respinto e le spese legali sono a carico di Erminio.