Il ricorso di una dipendente delle FFS parzialmente respinto dai giudici di Mon Repos
Discriminazione indiretta: verso la Corte europea
La regola che impone ai dipendenti FFS di lavorare almeno sei mesi in un anno per avere diritto ad un aumento vale anche per le donne che sono state in congedo di maternità. Anche se dà parzialmente ragione alla dipendente, il Tribunale federale non decide sul fondo della causa, seguendo così la linea del Tribunale amministrativo federale del maggio 2016. Il SEV, che difende la dipendente, sta valutando l’opzione di portare il caso a livello europeo.
La madre al centro della vertenza, assente a causa di due gravidanze, ha come noto presentato una denuncia per discriminazione salariale con il sostegno del SEV. Il ricorso è stato appena respinto dal Tribunale federale. La donna, attiva come agente di vendita, non ha potuto pretendere un aumento di stipendio né nel 2011, né nel 2014. Il regolamento FFS prevede che, dopo sei mesi di assenza, qualsiasi aumento di stipendio è escluso. Invocando una discriminazione salariale in contrasto con il principio della parità di trattamento fra uomini e donne, la giovane madre si era rivolta al suo datore di lavoro, che aveva però respinto la sua domanda. Nel maggio 2016 il Tribunale amministrativo federale (TAF) aveva riconosciuto che il regolamento dà luogo a discriminazioni indirette, in quanto le donne in congedo di maternità vengono penalizzate. Con una stretta maggioranza di tre giudici contro due, il TAF aveva tuttavia considerato che questa disuguaglianza fosse obiettivamente giustificata. Il Tribunale federale non ha veramente risolto il problema nel merito. Il SEV non è ovviamente soddisfatto di questa sentenza.
ats-vbo
Un timoroso giudizio di Salomone
Per il Tribunale federale (TF), anche in presenza di una discriminazione indiretta che penalizza la nostra collega per la sua gravidanza, in fondo conta solo il numero di giorni in cui non è stata in grado di lavorare. Questo elemento giustifica di per stesso una decisione metà/metà: in un caso ottiene un aumento, nell’altro no. Questo timoroso giudizio di Salomone è uno schiaffo nei confronti della parità di genere in materia salariale.
Certo, anche il TF conferma la presenza di una discriminazione indiretta. E questo è l’unico elemento positivo, dal momento che le FFS hanno persino osato affermare che c’era «solo una differenza» e non discriminazione … Ma in seguito il TF liquida l’argomento in tre righe. Non spinge fino in fondo il ragionamento logico che avrebbe portato ad accogliere pienamente il ricorso. Il TF si accontenta semplicemente di menzionare che in una delle due gravidanze, il numero totale di giorni di assenza è troppo basso per giustificare un rifiuto di aumentare lo stipendio. Ma nell’altro caso quel numero è sufficiente. Anche se si rimane sull’aspetto contabile, nessun giudice ha ovviamente riflettuto sul fatto seguente: se l’assenza era distribuita sue due anni civili, è molto probabile che il numero minimo di giorni per giustificare l’assenza di un aumento di stipendio non sarebbe stato raggiunto e che quindi la nostra collega avrebbe ottenuto i suoi due aumenti salariali.
Questa decisione eminentemente politica, basata su una logica strettamente contabile, confina con la malafede. Questo caso richiedeva una risposta nel merito e sarà ora necessario riflettere se fare appello alla Convenzione europea per l’eliminazione di tutte le discriminazioni nei confronti delle donne o eventualmente rivolgersi alla Corte europea per i diritti umani (CEDU).
Commenti
Herve 28/02/2018 10:30:29
Je suis tout à fait d'accord. Pour mon 1er enfant vu que la grossesse s'est étalée sur 2013 et 2014 j'ai pu avoir mon augmentation. Par contre pour mon 2ème vu que c'était sur la même année je n'y ai pas eu le droit. A croire qu'il faudrait calculer le bon Moment pour être Enceinte. Ce n'est pas normal. La question des 6 mois ne se pose pas.