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colpi di diritto

I vostri diritti in ambitopenale: il decreto d’accusa

(c) succo/Pixabay

Un attimo di distrazione, alla guida della sua auto per recarsi al lavoro, è costato a Gianpietro un incidente. Fortunatamente, non vi sono state conseguenze gravi, ma qualche settimana più tardi Gianpietro riceve una raccomandata dal pubblico ministero con un decreto d’accusa per aver perso la padronanza del veicolo e la condanna a una pesante pena pecuniaria. Gianpietro non è d’accordo con la sanzione, né con l’esposizione dei fatti. Ha quindi un termine di dieci giorni per impugnare il decreto con un’opposizione.

Cos’è un decreto d’accusa?

Previsto dagli articoli 352 e seguenti del codice di procedura penale (CPP), il decreto d’accusa costituisce un procedimento di giudizio semplificato, che può entrare in linea di conto qualora i fatti siano stati sufficientemente chiariti e il loro autore sia passibile di una sanzione contenuta in una lista ripresa dall’art. 352 CPP. Il pubblico ministero presenta una proposta di decisione e una sanzione che l’imputato ha facoltà di accettare, semplicemente non reagendo all’intimazione, oppure di respingere tramite un’opposizione da inoltrare entro dieci giorni. Trascorso questo termine, la decisione viene considerata come accettata ed entra in vigore. Essa non può più essere contestata.

Succede però che le prove non siano state assunte prima dell’emanazione del decreto d’accusa (per esempio che le parti non siano state sentite). Vi è quindi la possibilità che l’autorità sia incorsa in errori di fatto o giuridici. Per questo motivo, è prevista la possibilità di fare opposizione.

Cosa può fare Gianpietro?

L’opposizione può quindi essere inoltrata in caso di disaccordo sulla descrizione dei fatti, sulla qualificazione giuridica delle infrazioni riscontrate, sulle sanzioni inflitte o sulla condanna. Il termine di dieci giorni decorre a partire dalla ricevuta della lettera raccomandata o dal deposito dell’avviso di raccomandata nella vostra bucalettere. Si tratta di un termine molto breve, che deve assolutamente essere rispettato. L’opposizione deve essere trasmessa al pubblico ministero tramite lettera raccomandata, datata e firmata. Essa non deve obbligatoriamente riportare le ragioni dell’opponente, anche se è auspicabile esporre i punti contestati e le considerazioni che giustificherebbero una decisione diversa. Vi è anche la possibilità di chiedere l’incarto con gli elementi che hanno portato il pubblico ministero a decidere quanto intimato. Se, qualora esaminato l’incarto, si dovesse giungere alla conclusione che l’opposizione non è più giustificata, vi è la possibilità di ritirarla. Il decreto viene quindi considerato accolto.

Cosa succede dopo l’inoltrodell’opposizione?

Una volta inoltrata l’opposizione, il pubblico ministero recupera l’incarto e assume le prove necessarie al suo giudizio. L’opponente è chiamato a un interrogatorio.

Vi sono 4 possibilità: (1) L’opponente non si presenta all’interrogatorio. L’opposizione viene considerata ritirata e il decreto d’accusa entra in vigore. Dopo l’interrogatorio: (2) il pubblico ministero conferma il decreto d’accusa e trasmette gli atti al tribunale di primo grado che statuisce sulla base dei fatti contenuti nel decreto d’accusa. (3) Il pubblico ministero promuove l’accusa presso il tribunale di primo grado. (4) Il pubblico ministero sceglie di abbandonare il procedimento. Nei casi (3) e (4), il tribunale può rivedere la sanzione prevista dal decreto d’accusa, rendendola più o meno pesante.

Servizio giuridico del SEV