colpi di diritto
Malattia o infortunio durante le vacanze: quali sono i miei diritti?
In un articolo del settembre 2022, avevamo riassunto alcuni aspetti concernenti le vacanze. Uno di questi, anche se trattato solo brevemente, riguardava l’incapacità al lavoro e le vacanze. Di seguito proponiamo alcune informazioni aggiuntive su questa frequente problematica e vi diamo dei consigli su come procedere in simili circostanze.
Solitamente le vacanze vengono pianificate con parecchio anticipo. Per ragioni puramente organizzative, risulta quindi difficile modificare le date. Accade però che un imprevisto non permetta alla lavoratrice o al lavoratore di godersi appieno le vacanze, ad esempio se si ammala o si infortuna durante o poco prima delle ferie. La domanda sorge quindi spontanea: in caso di malattia o infortunio durante le vacanze, le posso recuperare? Se sì, come devo procedere?
Secondo la legge, lo scopo delle vacanze concesse dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 329a CO è quello di consentire al lavoratore di riposare, svagarsi e recuperare fisicamente e psicologicamente. Una malattia o un infortunio possono impedire il godimento adeguato delle vacanze; in questo caso, il datore di lavoro deve accordare una fruizione successiva. Il divieto generalizzato di rinviare le ferie è abusivo, poiché ogni situazione va considerata individualmente.
Certificato medico d'incapacità a fruire delle vacanze
Per determinare se il recupero delle vacanze va concesso, è necessario esaminare caso per caso secondo due criteri oggettivi: la gravità e la durata. La malattia o l’infortunio subìto deve essere sufficientemente grave da impedire alla lavoratrice o al lavoratore di beneficiare dello scopo delle vacanze e durare, inoltre, un certo periodo – in generale più di due giorni consecutivi. Non spetta al datore di lavoro determinare la gravità dell’infortunio o della malattia, ma a un medico. Inoltre, il certificato medico che attesta l’incapacità al lavoro non deve fornire informazioni dettagliate sul danno alla salute, ma unicamente, appunto, attestare l’incapacità al lavoro. Qualora non si dovesse trattare di un’incapacità al lavoro in quanto tale, il medico che redige il certificato deve specificare che si tratta di un caso di incapacità a fruire delle va-canze.
In virtù del suo obbligo di diligenza e fedeltà (art. 321a CO), il lavoratore deve informare il datore di lavoro senza indugio, cioè senza attendere il rientro dalle vacanze, della sua impossibilità di esercitare il diritto a fruire delle ferie. Ovviamente, una situazione medica che impedisce una comunicazione immediata, come un ricovero ospedaliero, può giustificare un ritardo nell’informazione: in tal caso, il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro non appena gli è possibile. Un’informazione tardiva o un certificato medico retroattivo possono essere considerati un abuso di diritto; in tal caso, le vacanze saranno considerate come effettivamente fruite.
Si raccomanda di informare sia il proprio superiore diretto che le risorse umane dell’impossibilità di beneficiare delle vacanze per iscritto, inviando un’e-mail con il certificato medico che specifica l’incapacità.
Se si è proceduto correttamente, ma il datore di lavoro si rifiuta di rinviare le vacanze, i consulenti legali del SEV sono a completa disposizione per fornirvi supporto giuridico.
Servizio giuridico del SEV