colpi di diritto
Assicurazioni sociali: i cambiamenti del 2023
Oltre all’introduzione del congedo di adozione e all’abolizione del contributo di solidarietà nell’assicurazione contro la disoccupazione, questo è un anno di altri importanti adeguamenti nelle assicurazioni sociali. Come ogni anno, nel 2023 entrano in vigore diverse nuove disposizioni. Questo articolo fornisce una visione d'insieme, riassumendo i principali cambiamenti noti a metà novembre 2022.
Dal 1° gennaio 2023, i genitori adottivi esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore ai quattro anni in vista dell’adozione hanno diritto a un congedo di adozione di due settimane finanziato tramite le IPG.
Il congedo va fruito entro un anno dall’accoglimento del bambino, sotto forma di singoli giorni (dieci giorni) o in blocchi settimanali (due settimane). Se viene preso a settimane, il genitore riceve sette indennità giornaliere a settimana. Se preso invece sotto forma di giorni, il genitore riceve due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni di congedo.
L’indennità ammonta all’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Questo importo massimo si raggiunge a partire da uno stipendio mensile di 8250 franchi.
Possono beneficiare del congedo unicamente i genitori adottivi che esercitano un’attività lucrativa. Inoltre, il genitore adottivo deve essere stato assicurato all’AVS nei nove mesi precedenti l’accoglimento del bambino, aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo ed essere salariato o avere lo statuto di lavoratore indipendente il giorno dell’accoglimento del bambino. Se solo uno dei genitori soddisfa queste condizioni, solamente questa persona ha diritto al congedo. Se entrambi i genitori ne hanno diritto, sono liberi di scegliere chi dei due ottiene il congedo. Esiste la possibilità di dividere il congedo, ma non di usufruirne contemporaneamente e non sono previste indennità per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o partner.
Questa nuova prestazione rafforza il ruolo delle IPG in materia di politica sociale e familiare. A quasi 15 anni dall’istituzione del congedo di maternità retribuito di 14 settimane nel 2005, altre tre indennità parentali sono state introdotte: quella di paternità – estesa anche al secondo genitore riconosciuto dalla legge – e quella per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute nel 2021, e l’indennità di adozione nel 2023.
Il costo della nuova indennità di adozione è stimato a 100 000 franchi all’anno. In Svizzera, il numero di adozioni è in calo da decenni. Secondo l’Ufficio federale di statistica, 48 bambini di età inferiore ai quattro anni sono stati adottati a livello nazionale nel 2021.
Degno di nota è anche l’aumento nel 2023 di diversi importi minimi e massimi nel regime delle IPG. L’indennità di base per le persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile oscillerà da un minimo di 69 franchi a un massimo di 220 franchi al giorno per coloro che svolgono un’attività lucrativa. Per le reclute e le persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio 2023 l’indennità sarà di 69 franchi al giorno. Anche gli importi massimi delle indennità di maternità, paternità e assistenza passeranno da 196 a 220 franchi al giorno. Per questi congedi non sono previsti importi minimi.
Disoccupazione: abolizione del contributo di solidarietà
Dal 1° gennaio 2023 decade il diritto alla riscossione del contributo di solidarietà nell’assicurazione contro la disoccupazione. Prelevata dal 2011 sulla parte di stipendio eccedente i 148 200 franchi, questa quota ha contribuito ad accelerare l’estinzione del debito dell’assicurazione contro la disoccupazione. Ogni anno sono stati versati circa 400 milioni di franchi di contributi aggiuntivi.
L’aliquota di contribuzione AD è del 2,2% fino a un reddito annuo di 148 200 franchi. Ormai, sulle componenti salariali eccedenti tale importo non vengono più detratti contributi. Per i lavoratori dipendenti, metà del contributo (1,1%) è a carico del datore di lavoro.
Nel 2021, a causa della pandemia, l’assicurazione contro la disoccupazione ha registrato una perdita di 186 milioni di franchi. Tuttavia il fondo non si è indebitato, poiché la Confederazione si è fatta carico dell’indennità per lavoro ridotto (ILR), una delle misure introdotte per far fronte alla pandemia.
Rendite AVS/AI: aumento e altri cambiamenti
Nel 2023 i beneficiari di rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e d’invalidità (AI) riceveranno tra i 30 e i 60 franchi in più al mese, a condizione che possano dimostrare un periodo di contribuzione completo. In considerazione del previsto rincaro del 3% e del previsto aumento dei salari del 2%, il Consiglio federale ha deciso di aumentare del 2,5% le rendite del 1° pilastro. La rendita completa minima passa così a 1225 franchi al mese, quella massima a 2450 franchi. La rendita massima per coniugi passa invece da 3585 a 3675 franchi.
Una particolarità del 2023 è che questo consueto adeguamento – basato sull’indice misto e che avviene in linea di principio ogni due anni – sarà completato nel corso dell’anno. Diverse mozioni accolte dal Parlamento chiedono di adeguare interamente al rincaro le rendite AVS/AI, le prestazioni complementari (PC) e le prestazioni transitorie (PT). Le necessarie modifiche di legge per questo ulteriore aumento saranno attuate con procedura d’urgenza presumibilmente nella sessione primaverile 2023 e le prestazioni potrebbero essere versate retroattivamente dal 1° gennaio 2023. I beneficiari di rendite dovrebbero quindi ricevere importi leggermente superiori a quelli indicati sopra.
Allo stesso tempo, il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 503 a 514 franchi all’anno.
Rendite per superstiti
Nell’autunno del 2022, la Svizzera è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) in seguito alla denuncia di un vedovo al quale era stata soppressa la rendita per superstiti dopo che l’ultimo figlio aveva raggiunto la maggiore età. La CEDU ha ritenuto che il vedovo fosse discriminato rispetto a una vedova che, nella stessa situazione, ha diritto a una rendita per superstiti a vita. Dall’ottobre 2022, ai nuovi vedovi con figli si applica un regime transitorio per equipararli alle vedove con figli. Per porre fine alle discriminazioni riscontrate è necessaria una modifica della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Sarà l’occasione per analizzare in un rapporto se sia opportuno rendere l’intero sistema di sicurezza sociale indipendente dallo stato civile, dal genere o dallo stile di vita.
Aumento degli importi forfettari di PC e PT
Anche le prestazioni complementari e quelle transitorie per i disoccupati più anziani saranno aumentate del 2,5%. L’importo annuo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di una persona sola passa a 20 100 franchi, il che corrisponde a un aumento di circa 40 franchi al mese. Per le coppie, l’importo annuale sale a 30 150 franchi, ovvero circa 60 franchi in più al mese.
Gli importi massimi rimborsati dalle PC per le spese di pigione aumenteranno del 7,1%. Questo adeguamento tiene quindi conto anche dell’aumento dei prezzi dell’energia.
Nuove soglie nel 2° e 3° pilastro
L’adeguamento delle pensioni del 1° pilastro ha ripercussioni anche sul 2° pilastro. Nel regime obbligatorio della previdenza professionale (PP), la deduzione di coordinamento salirà a 25 725 franchi e la soglia d’entrata passerà a 22 050 franchi. La deduzione fiscale massima ammessa nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 7056 franchi per le persone che hanno un 2° pilastro e a 35 280 franchi per coloro che non dispongono di un 2° pilastro.
Aumento dei premi di cassa malati
Dopo quattro anni di relativa stabilità, nel 2023 i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie aumenteranno in tutti i Cantoni e per tutte le fasce d’età. Il premio medio mensile sarà di 335 franchi, pari a un incremento del 6,6% rispetto al 2022. Il premio medio per gli adulti (397 franchi) e i giovani adulti (280 franchi) aumenterà rispettivamente del 6,6% e del 6,3%, mentre per i bambini aumenterà del 5,5%, passando a 105 franchi.
Il forte aumento è dovuto principalmente alla pandemia di COVID-19, che ha generato non solo costi diretti (cure e vaccinazioni), ma anche costi indiretti dovuti a un effetto di recupero: il posticipo di molti interventi chirurgici durante la pandemia, ad esempio, ha fatto aumentare notevolmente le operazioni a partire dalla seconda metà del 2021.
Assicurazione infortuni e inflazione
Chi percepisce una rendita d’invalidità o per superstiti dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni riceverà a partire dal 1° gennaio 2023 un’indennità di rincaro pari ad almeno il 2,8% della rendita, a seconda dell’anno in cui è insorto l’infortunio.
I premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono in linea di principio pagati in anticipo per un anno. Tuttavia, l’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) prevede la possibilità di pagare i premi in rate semestrali o trimestrali contro un supplemento. Al fine di ridurre l’onere per i datori di lavoro, il Consiglio federale ha deciso di ridurre questi supplementi a partire dal 1° gennaio 2023, in modo da tenere conto dei bassi tassi d’interesse in Svizzera. Il supplemento scende allo 0,25% del premio annuo in caso di pagamento semestrale o allo 0,375% in caso di pagamento trimestrale.
Perdita di guadagno COVID-19: si abbassa il sipario
L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020, esce di scena il 1° gennaio 2023. Nel corso di tre anni, il testo di legge è stato modificato ed esteso più volte in risposta all’evoluzione della pandemia e dei suoi effetti economici. L’abrogazione dell’ordinanza segna quindi la fine delle IPG COVID-19.
Servizio giuridico del SEV