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colpi di diritto

Un contratto, due luoghidi lavoro

La questione riguarda il nuovo contratto di lavoro di Lea, ricevuto recentemente anche se lavora ormai da cinque anni presso lo stesso datore di lavoro. A differenza del contratto precedente, quello nuovo prevede due luoghi di lavoro. Se Lea non lo firmasse, verrebbe licenziata. Questo procedimento è lecito?

La definizione del luogo di lavoro è importante, in quanto da essa dipende il tragitto dal luogo di domicilio a quello di lavoro, che non viene retribuito. Invece, qualora il o la dipendente è chiamata a svolgere un lavoro altrove, il tragitto per recarsi dal luogo di lavoro al luogo di impiego va considerato come tempo di lavoro retribuito e devono pure essere rimborsate le spese.

Se il contratto non definisce il luogo di lavoro, questo può essere ordinato unilateralmente dal datore di lavoro, a condizione che risulti ragionevolmente esigibile dalla o dal dipendente e, quindi, non eccedere le quattro ore di viaggio totali al giorno. Si deve poi tener conto anche dello stato di salute e della situazione famigliare della o del dipendente e della durata di questo trasferimento del luogo di lavoro.

Il quadro cambia se il luogo di lavoro è definito da contratto. In questo caso, la modifica a lungo termine deve avvenire sul contratto e, quindi, necessita dell’accordo della o del dipendente. In altre parole, il datore di lavoro disdice il contratto in essere e ne sottopone un altro alla o al dipendente con un nuovo (o, nel caso di Lea, due) posto di lavoro. Il o la dipendente riceve in genere un periodo di riflessione di 14 giorni o di un mese per decidere se accettare il nuovo contratto o propendere per la disdetta.

In Svizzera, questa procedura di disdetta con riserva di modifica è generalmente ammessa, a meno che miri unicamente a ridurre il rimborso spese, le indennità o lo stipendio a cui la o il dipendente ha diritto. In questo caso, la disdetta con riserva di modifica è da considerare abusiva. Il datore di lavoro deve quindi essere in grado di dimostrare che il cambiamento del luogo di lavoro è una necessità aziendale, ragionevolmente esigibile dalla o dal dipendente e che gli eventuali maggiori costi che implica verranno rimborsati.

Se poi il luogo di lavoro è regolato da un contratto collettivo, quest’ultimo è parte integrante del contratto di lavoro individuale. Il datore di lavoro non ha quindi la facoltà di disdirlo e di sottoporre alla o al dipendente un nuovo contratto con contenuti che contraddicono il contratto collettivo. In questo caso, continua ad applicarsi il contratto di lavoro precedente.

In casi eccezionali, il datore di lavoro ha comunque la facoltà di ordinare unilateralmente il trasferimento del luogo di lavoro previsto dal contratto. Deve però trattarsi di situazioni di assoluta necessità, come per esempio l’incendio della sede che ne impone la chiusura e, comunque, il trasferimento deve essere di durata limitata e ragionevolmente esigibile dalla o dal dipendente.

Per tornare al caso di Lea: bisogna dapprima verificare se e come il luogo di lavoro è definito nel contratto di lavoro, nel contratto collettivo o nel regolamento del personale. In secondo luogo, verificare se la modifica è dettata da necessità aziendali, se la stessa può essere considerata ragionevole per lei e in che misura eventuali costi aggiuntivi che dovessero derivare le verranno rimborsati dal datore di lavoro.

È consigliabile prendersi il tempo necessario per queste verifiche e per riflettere sulla situazione, prima di firmare alcunché. E, come membro SEV, Lea può sempre anche contare sul sostegno dell’assistenza giuridica professionale del sindacato.

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