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Colpi di diritto

Familiari curanti meglio riconosciuti

Nel campo delle assicurazioni sociali, il nuovo anno porta diverse novità (vedi numero 1). Vi proponiamo su questo numero le ultime due modifiche di legge.

Assistenza ai familiari curanti

Il nuovo anno vedrà anche l’entrata in vigore, in due tappe (1° gennaio e 1° luglio) della nuova legge concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari. Questa permette a chi esercita un’attività lucrativa di assentarsi brevemente dal lavoro, o di ridurre il proprio tasso di occupazione, o di prendere un congedo, per assistere un familiare, garantendo la parità di trattamento a tutte e tutti i dipendenti.

Le disposizioni applicabili dal 1° gennaio chiariscono e estendono le condizioni per le assenze dal lavoro di breve durata per occuparsi di familiari ammalati o infortunati. Tra questi, non rientrano più solo i figli, i coniugi e i partner registrati, ma anche i conviventi, i genitori, i suoceri, i fratelli e le sorelle. Chi lascia il lavoro per assistere un familiare ha diritto al suo stipendio per un massimo di 3 giorni per caso e di 10 giorni complessivi all'anno.  Il diritto all’accredito per compiti assistenziali nell’ambito dell’AVS viene esteso anche all’assistenza di beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado lieve (prima era limitato al grado medio o grave). Questo accredito consiste in un importo fittizio computato nel calcolo del reddito determinante per la rendita AVS e verrà riconosciuto anche per l’assistenza al o alla convivente nella stessa economia domestica da almeno 5 anni, oltre che ai genitori, suoceri, nonni, figli, figli del/la coniuge, fratelli e sorelle.

Con la nuova legge, il versamento dell’assegno per grandi invalidi e il supplemento per cure intensive dell’AI non sarà più interrotto in caso di ricovero del bambino. Se il ricovero dura oltre un mese, questi aiuti saranno tuttavia versati solo se la presenza dei genitori è ancora necessaria. Questa norma non riguarda il soggiorno in istituto, poiché in questi casi il bambino è integralmente preso a carico da terzi.  La seconda parte della legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 2021, prevede che i genitori possano beneficiare di un congedo pagato di 14 settimane per occuparsi di un/a figlio/a gravemente ammalato/a o infortunato/a. Tale congedo può essere ripartito tra i due genitori e essere preso in una volta o in giorni singoli. L’indennità di assistenza è finanziata dall’IPG e versata sotto forma di indennità giornaliera, che ammonta all’80% del reddito percepito prima del congedo, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel contempo, il genitore beneficia anche di una protezione dal licenziamento e le sue vacanze non possono essere ridotte.

Assicurazione disoccupazione

Durante il 2021 è prevista anche l’entrata in vigore di una revisione parziale dell’assicurazione disoccupazione, che prevede in particolare misure per facilitare la disoccupazione parziale. Chi si ritrova in questa condizione non sarà più obbligato a cercare un’occupazione provvisoria o ad accettarne una durante il periodo di riduzione dell’orario di lavoro o di intemperie. 

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