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colpi di diritto

Quote e contributi

 

Chi non è sindacalizzato deve pagare come regola generale un contributo alle spese di applicazione, se il suo datore di lavoro ha sottoscritto con il SEV un contratto collettivo o un contratto aziendale di lavoro che prevede tali contributi. Come stanno le cose se un lavoratore è membro di un altro sindacato dell’USS che non ha un contratto con il datore di lavoro? O se lavora per un’azienda che ha siglato un contratto con un altro sindacato? Guardiamo le varie possibilità.

Caso 1: Raffaella ha lavorato per molti anni come autista di AutoPostale ed era affiliata a Syndicom. Vuole cambiare posto di lavoro e viene assunta alla RBS. Di punto in bianco si ritrova a dover versare contributi alle spese di applicazione, dato che la RBS ha firmato un contratto aziendale di lavoro con il SEV. In effetti i membri SEV sono esentati dal pagamento di questo contributo, perché pagano già la quota mensile, più elevata. Il caso si risolve facilmente: Raffaella passa da Syndicom al SEV subito, ossia senza dover rispettare il termine di disdetta, e da questo momento non dovrà più pagare contributi alle spese di applicazione bensì la normale quota sindacale.

Caso 2: Per Benoît, che lavora per l’azienda di trasporti tl, la questione è un po’ più complessa. Aderisce al SEV, ma facendo parte dei quadri di livello medio non vuole che lo venga a sapere il suo datore di lavoro, che gli trattiene in busta la quota sindacale. Per questo motivo paga i contributi di tasca propria e ovviamente l’azienda gli detrae i contributi alle spese di applicazione. In questo caso il SEV si accorda con la sezione tl, che rimborsa al collega i contributi in parola; sarà poi la cassa centrale SEV a bonificare alla sezione il relativo importo una volta all’anno.

Caso 3: Vanessa ha un nuovo posto di lavoro alle FFS. Fa già parte del SEV, poiché in precedenza era impiegata della Zentralbahn e desidera rimanere in questa sezione. Non volendo versare contributi alle spese di applicazione alle FFS, deve annunciarsi al segretariato centrale SEV; i Servizi ai membri SEV chiederanno alle FFS di interrompere la detrazione dei citati contributi.

Caso 4: Aldo, che è già membro del SEV, cambia posto di lavoro e da BLS Cargo in Ticino passa alla ditta Sersa. Anche il CCL per il settore della costruzione del binario, firmato da Sersa con UNIA, prevede contributi alle spese di applicazione. I collaboratori assoggettati al suddetto CCL devono versare questi contributi, che UNIA rimborsa successivamente ai suoi membri. Aldo tuttavia non vuole passare al sindacato UNIA, dal momento che, come macchinista, guida treni di cantiere e desidera rimanere nella sua precedente sezione SEV. Per lui il SEV non può chiedere che non vengano detratti i contributi di applicazione, quindi Aldo dovrà rivolgersi al segretariato centrale SEV affinché gli vengano restituiti gli importi pagati in più, come fa UNIA con i suoi affiliati.

Caso 5: Kamil lavora da anni alle FFS come collaboratore temporaneo. Il suo datore di lavoro applica il CCL di Swissstaffing, firmato con UNIA, e detrae anche per Kamil i contributi alle spese di applicazione. Dopo aver deciso di aderire al SEV, dovrà rivolgersi al segretariato centrale e per lui i Servizi ai membri SEV faranno in modo che gli vengano rimborsati una volta all’anno i contributi alle spese di applicazione.