Colpi di diritto
Tachimetro inaffidabile?
Gianni ha fatto opposizione, ma il prefetto ha confermato il suo decreto e il tutto è finito al tribunale di competenza, che ha confermato la condanna. Gianni non si è arreso e ha ricorso al tribunale cantonale e poi al tribunale federale, chiedendo in particolare una perizia sul buon funzionamento del tachimetro del veicolo da lui guidato al momento dell’infrazione.
Le istanze precedenti avevano infatti respinto la richiesta di verificare le indicazioni di questo strumento, ritenendo che Gianni avesse piuttosto contestato l’affidabilità del radar e la formazione degli agenti di polizia che avevano effettuato il controllo, ma non segnalato nulla che riguardasse il proprio veicolo. La richiesta di perizia è giunta molto più tardi e la richiesta di verificare il funzionamento del- l’indicatore di velocità con così tanto ritardo non avrebbe più permesso di verificarne l’affidabilità al momento del controllo.
Gianni ha invece rimproverato al tribunale cantonale di aver violato il suo diritto di essere sentito e il suo diritto alla prova, sostenendo così di essere una vittima d’arbitrio. Secondo lui, un perito sarebbe stato ancora in grado di constatare eventuali difetti di progettazione, di fabbricazione, di taratura o di funzionamento dello strumento. Ha inoltre sostenuto di aver scoperto per caso il difetto al tachimetro nell’ambito di un controllo di servizio svolto in un secondo tempo al veicolo, per cui non era stato in grado di far valere questo difetto con maggior tempestività.
È ammissibile rinunciare a esaminare delle prove
La giurisprudenza permette al giudice di rinunciare a esaminare certe prove qualora questi fatti non siano rilevanti per la soluzione della vertenza. Nella fattispecie, il semplice fatto che il tachimetro indicasse una velocità inferiore a quella effettiva non era sufficiente a scagionare il conducente dall’aver commesso l’infrazione. Gianni non aveva infatti mai sostenuto di aver circolato alla velocità rilevata in quanto di fidava unicamente delle indicazioni del tachimetro. In questo caso, avrebbe dovuto constatare immediatamente, all’intimazione del decreto penale, che la velocità riscontrata dal radar era molto più elevata di quella indicata dal tachimetro e avrebbe potuto far valere questa ragione davanti al prefetto. Invece, non ha fatto alcuna allusione a questo problema, ostinandosi a mettere in discussione il funzionamento del radar e la formazione degli agenti di polizia, sostenendo solo in seguito di aver «scoperto per caso» il cattivo funzionamento del- l’indicatore di velocità. Un cattivo funzionamento che un conducente veramente attento alle indicazioni dello strumento avrebbe dovuto constatare immediatamente.
In queste circostanze, il Tribunale cantonale poteva legittimamente e senza violare alcun diritto rifiutare la perizia richiesta. L’eventuale cattivo funzionamento del tachimetro non è quindi stato rilevante all’atto dell’infrazione e il ricorso di Gianni è stato definitivamente respinto.
Assistenza giuridica SEV