Colpi di diritto
Posto tagliato a seguito di una riorganizzazione
Nel mese di maggio 2016, le FFS hanno informato una collaboratrice che il suo posto era toccato da una riorganizzazione e sarebbe stato soppresso per il 1° gennaio 2017. Per la collaboratrice si apriva così una fase di prevenzione di sei mesi, durante la quale aveva la facoltà di riorientarsi professionalmente con il sostegno dei servizi competenti delle FFS. Qualora questo periodo non avesse permesso di trovare un nuovo posto di lavoro, lei sarebbe stata trasferita al più presto nel 2017 al mercato del lavoro FFS.
La collaboratrice ha tuttavia interposto ricorso al tribunale amministrativo federale contro la soppressione del posto. Il tribunale non è tuttavia entrato nel merito del ricorso, respingendolo. Il tribunale ha motivato la sua decisione, sostenendo che la richiesta della collaboratrice di verificare dal punto di vista legale la soppressione del posto di lavoro non poteva essere accolta in quanto non si era in presenza di una disposizione che intaccava la posizione legale della collaboratrice. Con il loro annuncio, le FFS avevano semplicemente dato seguito al loro obbligo di informazione, comunicando alla collaboratrice, con almeno sei mesi di anticipo, la prevista soppressione del posto, nonché i provvedimenti contemplati dal CCL. Non si era quindi in presenza di uno scioglimento, né di una modifica del rapporto di lavoro, né di una decisione su di una possibile riduzione dello stipendio.
Secondo il TAF, l’annuncio ricevuto dalla collaboratrice era solo un primo passo del processo di riorientamento professionale, che non intaccava la sua posizione legale. Lei avrebbe quindi dovuto attendere un’eventuale decisione di licenziamento impugnabile in sede di ricorso che pone fine alla procedura di riorientamento per far valere i suoi argomenti contro la riorganizzazione e le sue conseguenze sul rapporto di lavoro.
Commento del SEV
L’annuncio della perdita del proprio posto di lavoro mette senza dubbio la persona interessata sotto grande pressione. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, questo annuncio non è da paragonare ad un licenziamento. Da questo punto di vista, l’argomentazione prodotta dal TAF presenta una sua logica. Discutibile appare invece la considerazione secondo la quale questo annuncio costituisca solo un’informazione e non un primo concreto passo della procedura di riorganizzazione, che comporta anche obblighi per la persona interessata. Il CCL prevede infatti che lei debba contribuire al riorientamento professionale, impegnandosi durante la fase di prevenzione. In caso contrario, per esempio in caso di rifiuto di un’occupazione temporanea ragionevolmente esigibile, si potrebbe giungere al licenziamento. Né è possibile escludere, come annota il TAF, che con il tempo vengano a crearsi circostanze difficilmente mutabili, quali la soppressione del posto attuale oppure la sua rioccupazione con altre persone.
Team assistenza giuridica SEV