Il capomacchinista di un’azienda ferroviaria è stato rimosso dalla sua funzione e si è ritrovato a doversi battere per mantenere almeno il suo impiego come macchinista.

Superiore sfiduciato

Il ruolo dei «capetti», ossia dei superiori gerarchici, spesso presi tra l’incudine dei collaboratori della base e il martello dei quadri superiori, non è sempre semplice e può diventare molto problematico quando non riescono più a soddisfare le aspettative dei loro superiori. Oltre alla loro funzione, rischiano persino di perdere il posto di lavoro e di trovarsi confrontati con la necessità di una reintegrazione, sempre difficile nelle professioni di monopolio.

Appena rientrato dalle sue vacanze, il capomacchinista Hans è stato convocato a sorpresa dal suo superiore, il quale, alla presenza di un altro dirigente, gli ha comunicato senza molte perifrasi che la sua collaborazione non era più auspicata e che avrebbe quindi dovuto cercarsi un nuovo posto di lavoro, in quanto avrebbe omesso di trasmettere loro un’informazione molto importante e urgente.
Cosa era successo? Prima di andare in vacanza, Hans aveva chiesto ad un collaboratore di prendere posizione sul reclamo di un cliente. Il collaboratore ha esposto la sua versione dei fatti, inviandola però, oltre che al sostituto di Hans, anche al direttore, al quale il reclamo era stato originariamente inviato. Hans ha quindi spiegato di esser giunto a conoscenza di questo mail al direttore solo al rientro dalle sue vacanze e, essendo passati diversi giorni, di non aver più ritenuto necessario informare i suoi capi diretti, anche perché per una questione simile non vi erano processi ben definiti. La versione di Hans non ha però interessato i suoi superiori, che lo hanno congedato dopo pochi minuti.

Sfiduciato

Cinque giorni dopo, il superiore diretto ha rimproverato ad Hans di averlo più volte dovuto sollecitare su questioni molto delicate, di impegno insufficiente a sostegno della dirigenza nella gestione (probabilmente perché le posizioni di Hans apparivano troppo vicine a quelle dei collaboratori) e di non aver mai potuto constatare una chiara volontà di miglioramento. Hans aveva quindi perso la fiducia dei suoi superiori, per cui sarebbe stato rimosso entro due mesi dalla sua funzione e avrebbe nel frattempo dovuto darsi da fare per trovare una nuova occupazione all’interno o all’esterno dell’azienda. Ad Hans spettava pure l’incombenza di informare le sue collaboratrici e i suoi collaboratori della decisione, per lui estremamente sorprendente, dato che solo un mese prima la sua valutazione personale aveva dato un risultato molto positivo, sia in termini generali, sia per quanto riguarda le competenze di direzione del personale.

Pochi giorni dopo, Hans ha ricevuto una notizia sul colloquio da controfirmare, ma si è rifiutato, ritenendo le accuse a suo carico troppo vaghe e di non aver niente da rimproverarsi.
Si è quindi rivolto all’assistenza giuridica del SEV, chiedendo anche di essere accompagnato al colloquio successivo.

Procedimento irregolare

Al colloquio seguente con il capo e un rappresentante dei servizi del personale, l’incaricato del SEV di assistere Hans ha puntualizzato come quest’ultimo avesse contestato tutte le accuse e come, anche qualora le stesse si fossero rivelate fondate, non avrebbero in nessun modo potuto giustificare il sollevamento dalla funzione e l’implicito licenziamento. Il contratto collettivo di lavoro dell’azienda prevede infatti che un licenziamento in caso di comportamento o prestazioni lacunose debba essere preceduto da un richiamo ufficiale che espliciti la possibilità di licenziamento e che i superiori debbano concedere un tempo adeguato per rimediare alle lacune.

Rinuncia volontaria

Nel corso del colloquio, Hans si è tuttavia dichiarato d’accordo di lasciare la sua funzione di capo a seguito del rapporto ormai difficoltoso con il proprio superiore e di riprendere la sua attività precedente di macchinista. Il datore di lavoro gli ha però risposto di essere in grado di offrirgli unicamente un contratto di durata determinata di sei mesi, al termine del quale avrebbe dovuto riorientarsi professionalmente.
Questa «offerta» è stata respinta da Hans e dal SEV, che hanno poi ribadito per iscritto le divergenze sull’accaduto, contestando la conformità dei provvedimenti al CCL e sollecitando maggior disponibilità da parte dell’azienda.

Soluzione accettabile

Nel corso di un ulteriore colloquio, svoltosi oltre due mesi dopo la prima doccia fredda, il datore di lavoro ha informato Hans che sarebbe stato rimosso definitivamente dalla sua funzione tre mesi e mezzo dopo e che «a causa dell’evoluzione delle risorse» non era possibile garantirgli un’occupazione a tempo indeterminato come macchinista. Avrebbe tuttavia potuto lavorare almeno due ulteriori mesi come macchinista sottoscrivendo entro cinque giorni una dichiarazione di rinuncia ad ulteriori passi legali.
Quest’ultimo passaggio è poi stato cancellato a seguito di un intervento del SEV e sostituito con una dichiarazione che entrambe le parti erano interessate a trovare una soluzione bonale.
Al colloqui successivo, Hans si è finalmente visto proporre un impiego a tempo indeterminato come macchinista, che ha accettato e il mantenimento per due ulteriori anni dello stipendio quale capomacchinista. Una soluzione alla quale si sarebbe potuto giungere evitando molte tensioni inutili.

Assistenza giuridica SEV