Colpi di diritto

Quando lavorare costa caro

Chi lavora, sbaglia. A volte, una piccola imprecisione provoca danni, per i quali va chiarita la questione della responsabilità.

Di solito, interviene l’assicurazione di responsabilità civile. Ma cosa succede per i danni creati sul posto di lavoro? Chi è chiamato a coprirli?

Il rimprovero è frequente: «lo ha fatto apposta!»

Ma cosa dice esattamente la legge? L’articolo 321 e, capoverso 1 dice che il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Ciò significa che vi deve essere un danno originato da un’azione o da una lacuna che possono essere ascritti ad un collaboratore. Un fatto che sarebbe potuto succedere a chiunque non porta quindi necessariamente ad un’attribuzione di responsabilità.

Negligenza «semplice» o «grave»

Per attribuire una responsabilità occorre quindi, come precisa l’articolo citato, essere in presenza di un’intenzionalità o di una negligenza. Intenzionalità significa che l’autore ha inteso e voluto agire in quel modo, per causare un danno al datore di lavoro.

Per la negligenza, vi è pure da distinguere tra semplice o grave. Ai sensi del codice delle obbligazioni, viene considerato negligente il comportamento di chi omette di prestare la diligenza elementare richiesta nella fattispecie. La gravità di questa negligenza è quindi inversamente proporzionale al grado di diligenza, la cui definizione si rivela però spesso piuttosto delicata.

Considerare il grado di conoscenza

La misura della diligenza deve tener conto del rischio professionale, del grado d’istruzione e delle cognizioni tecniche richieste dal lavoro e delle capacità e attitudini del lavoratore, che il datore di lavoro deve conoscere. Da un lavoratore ausiliario non è quindi lecito pretendere lo stesso grado di diligenza di un lavoratore formato, né da un novizio rispetto a un lavoratore con diversi anni di esperienza.

Considerare le circostanze

Diverse professioni sottostanno a regole di diligenza o di comportamento che possono essere considerate nel definire il grado di responsabilità in caso di danno. In altri settori, invece, bisogna considerare le circostanze particolari. Il datore di lavoro non ha però il diritto di chiedere un rimborso completo del danno partendo in ogni caso dal presupposto dell’intenzionalità.

I contratti collettivi di lavoro e i regolamenti aziendali permettono inoltre di limitare la questione della responsabilità a favore del lavoratore, per esempio escludendo la partecipazione ai danni in caso di negligenza semplice.

Bisogna inoltre considerare che vi sono professioni particolarmente esposte al rischio di danni. Nel settore della gastronomia, per esempio, i danni sono all’ordine del giorno e sarebbe del tutto fuori luogo andare a chiedere il rimborso di ogni bicchiere e piatto rotto. Se gli accertamenti dovessero comunque portare ad una responsabilità per danni, vale la pena di insistere affinché il relativo importo non venga dedotto direttamente dallo stipendio, ma intimato tramite una fattura separata, in modo da poter coinvolgere, se del caso, la propria assicurazione di responsabilità civile.

Basi legali diverse

Per le FFS, la questione della responsabilità viene determinata in base alla legge sulla responsabilità (vedi sotto).

Gli stessi principi vengono ripresi anche dal CCL di FFS Cargo, nonostante esso sia basato sul CO, limitando quindi la questione a favore della collaboratrice o del collaboratore.

In caso di controversie, si raccomanda di contattare tempestivamente il sindacato.

Assistenza giuridica SEV

Basi legali diverse

Responsabilità per danni secondo CO e CCL

Art. 321e CO

1 Il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro.

2 La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

CCL FFS / FFS Cargo, art. 42

1 La responsabilità del personale per i danni che ha causato alle FFS / FFS Cargo, o a un terzo è determinata dalla Legge sulla responsabilità (LResp). Per FFS Cargo è determinata dal CO.

2 La collaboratrice o il collaboratore risponde dei danni che ha causato
a. direttamente alle FFS / FFS Cargo per mancanza intenzionale o dovuta a grave negligenza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro o
b. a un terzo, intenzionalmente o per grave negligenza, svolgendo la sua attività alle FFS o a FFS Cargo