Colpi di diritto
Arrendersi e dimissionare?
In una rubrica di diritto del lavoro, un lavoratore ha descritto le situazioni di stress sul proprio posto di lavoro.
Soffriva di insonnia e di conseguente sovraffaticamento sul lavoro, commetteva quindi più errori e accumulava ritardi sui termini. Il medico gli ha prescritto dei sonniferi e l’ha messo in malattia al 50 % per tre settimane. Lui stava però riflettendo all’opportunità di dimissionare, per evitare di ammalarsi del tutto, o di essere licenziato a causa del calo delle sue prestazioni. Un’opzione che però la rubrica ha sconsigliato, per tutte le conseguenze che comportava: la messa in discussione del diritto allo stipendio durante la malattia, il mancato riconoscimento del periodo di protezione dal licenziamento secondo 336c CO e l’assoggettamento ad un periodo di carenza più lungo da parte della cassa disoccupazioni.
Anche l’assistenza giuridica del SEV riceve spesso richieste simili, che a volte giungono persino dopo che il collega ha rassegnato le dimissioni o firmato una convenzione d’uscita. Per rispetto della protezione dei dati o di accordi sulla discrezione, non citeremo stavolta un esempio concreto, ma ci limiteremo a dare alcune indicazioni di ordine generale. Il diritto svizzero privilegia in modo particolare la libertà di contrarre. Questa dà alla lavoratrice e al lavoratore la facoltà di disdire in ogni tempo, rispettando i termini, un rapporto di lavoro di durata indeterminata. Una volta disdetto, il rapporto di lavoro può essere ripreso solo con l’assenso del datore di lavoro.
La stessa condizione si verifica dopo la firma di una convenzione di uscita. Trattandosi in questo caso di accordi in cui la lavoratrice o il lavoratore non disdice unilateralmente il proprio rapporto di lavoro e che in genere prevedono una controprestazione, vi sono migliori possibilità di impugnare queste convenzioni o, per lo meno, di migliorarle a posteriori.
Quando l’assistenza giuridica SEV viene confrontata con casi di colleghe e colleghi che hanno sottoscritto le proprie dimissioni o convenzioni di uscita senza esserne convinti e di cui si sono pentiti, procede innanzitutto ad un’analisi approfondita di tutta la questione, compresi gli atti medici, rispettivamente gli atti personali. Questa analisi deve anche chiarire:
- se l’interessato/a è tutt’ora in cura medica e, se del caso, raccogliere la valutazione del medico curante;
- se l’interessato/a era in grado di intendere e agire al momento della firma del documento in questione;
- se è stato indotto/a a rinunciare a prestazioni imposte dalla legge;
- oppure a firmare una convenzione che porta vantaggi solo al datore di lavoro;
- se il datore di lavoro è venuto meno ai suoi doveri di informazione e di assistenza, permettendo che il o la collega firmasse le dimissioni o la convenzione d’uscita a seguito di un errore;
- la firma sia stata ottenuta con pressioni illecite o minacce;
- le difficoltà del o della collega non siano da mettere in relazione con intese sugli obiettivi o da aspettative troppo elevate;
- se, per i dipendenti di FFS o FFS Cargo, non avrebbe dovuto essere aperto un periodo di due anni di diritto allo stipendio, rispettivamente se lo stesso non era in corso.
Sulla base di questa analisi, il SEV, rispettivamente il suo legale, può intervenire per ottenere, preferibilmente, una soluzione extra-giudiziaria. In mancanza di un accordo e in casi gravi, è però possibile anche interporre un ricorso oppure una denuncia al tribunale competente.
Anche in queste situazioni, è comunque senz’altro consigliabile stare ai primi danni, nel senso di consultare tempestivamente nei casi di pressioni sui posti di lavoro l’assistenza giuridica del SEV o una persona di fiducia, evitando di reagire d’impulso.
Assistenza giuridica SEV