Colpi di diritto
Incidente con l’auto della ditta: partecipazione ai danni trattenuta direttamente dallo stipendio?
In caso di incidenti con l’auto della ditta, il o la dipendente non possono in genere essere chiamati a contribuire alla copertura di danni derivanti da un loro lieve errore.
Giovanni* svolge gran parte del suo lavoro giornaliero con l’auto della ditta. Un giorno, quello che sarebbe potuto succedere è successo: posteggiando in una strada stretta, ha urtato la ringhiera di ferro di un giardino, danneggiandola e ammaccando leggermente la carrozzeria dell’auto. La fattura si è però rivelata comunque abbastanza elevata.
Giovanni* ha però constatato con sorpresa che il datore di lavoro gli aveva dedotto le spese di riparazione dell’auto e della ringhiera direttamente dallo stipendio. Non essendo d’accordo con questo procedimento, si è rivolto all’assistenza giuridica del SEV.
In linea di massima, il lavoratore è responsabile dei danni causati intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro (art. 321e, par. 1 CO). Nello stabilire la misura della colpa del lavoratore, si deve valutare la diligenza che avrebbe dovuto dimostrare nel prestare il proprio lavoro.
Cosa significa concretamente? La questione delle diligenza non può essere definita in modo generale, ma deve essere valutata secondo la natura del rapporto di lavoro, tenendo conto del rischio professionale, il grado di istruzione, le cognizioni tecniche richieste dal lavoro, nonché le capacità e le attitudini del lavoratore. D’altra parte, il datore di lavoro che vuole addebitare un danno al lavoratore, deve dimostrare di averlo istruito a sufficienza, di averlo assistito e avergli messo a disposizione mezzi adeguati.
Il lavoratore deve però anche rispondere nei casi di negligenza leggera. In questi casi, però, la somma da pagare viene generalmente sensibilmente ridotta, rispettivamente può essere contenuta o persino esclusa da accordi o dai CCL, com’è il caso per le FFS e per FFS Cargo (art. 42, risp. 43 del CCL FFS e FFS Cargo). Può inoltre essere imputato solo il danno che non viene coperto da un’assicurazione.
Una situazione particolare deriva dalle attività lavorative particolarmente esposte a rischi, in cui le possibilità di incorrere in danni sono elevate, per valutare le quali non si considera solo il rischio professionale, ma le situazioni concrete che hanno portato al danno. Questo è il caso anche di incidenti della circolazione con un’auto di servizio durante il lavoro. In questi casi, il lavoratore non deve essere chiamato a partecipare alla copertura del danno.
Nessuna trattenuta dallo stipendio senza accordo del lavoratore
E per quanto riguarda la trattenuta dallo stipendio? La legge prevede questa possibilità (art. 120 risp. 323b CO), ma vi si può far ricorso solo con l’accordo del lavoratore, rispettivamente dopo aver chiarito il suo obbligo a partecipare al danno. Altrimenti il lavoratore viene privato di ogni possibilità di far valere le sue ragioni, nel caso in cui sia convinto di non dover contribuire.
Nel caso del nostro Giovanni*, il suo datore di lavoro aveva ricevuto la fattura da parte del proprietario della ringhiera e della carrozzeria e ha dedotto entrambi gli importi dallo stipendio, senza averlo prima contattato in merito. Le circostanze (una strada stretta in cui era obbligato ad infilarsi per lavoro, la pioggerella che limitava la visibilità) avrebbero però dovuto essere adeguatamente considerate nella valutazione della diligenza, portando alla conclusione che si era trattato di una lieve negligenza e che quindi non avrebbe dovuto essere chiamato a partecipare al danno, men che meno ad una deduzione dallo stipendio.
L’intervento dell’assistenza giuridica ha poi indotto il datore di lavoro a fare marcia indietro e a versare a Giovanni lo stipendio intero.
Protezione giuridica SEV* Nome modificato