Angle droit
Rifiuto di compiti = licenziamento?
A cosa andiamo incontro quando ci chiedono di svolgere nuovi compiti? Possiamo perdere il posto se rifiutiamo?
In linea di massima, il rifiuto di svolgere un lavoro è motivo di licenziamento. Motivi per una disdetta regolare del rapporto di lavoro da parte del datore sono secondo l’art. 182c del CCL FFS (174c del CCL FFS Cargo) l’insufficiente disponibilità nello svolgere le mansioni concordate nel contratto di lavoro e, secondo la lettera d, la mancanza di disponibilità a svolgere un altro lavoro ragionevolmente accettabile. Nel codice delle obbligazioni, la questione è regolata dall’art. 337.
Rifiutare un incarico previsto dal contratto di lavoro costituisce in sé un’infrazione al contratto. Occorre però che le attività siano definite in modo chiaro. In genere, si fa capo alla descrizione del posto di lavoro e, in mancanza di questa, alle attività generalmente previste per il lavoro in questione. A seconda se si tratta di un’infrazione di un obbligo secondario o principale, si può arrivare ad un licenziamento ordinario o in tronco.
Più delicata è la valutazione della mancanza di disponibilità di svolgere un lavoro ragionevolmente accettabile. Per definire se questa mancanza può essere considerata motivo di licenziamento, occorre approfondire la ragionevolezza del lavoro richiesto, considerando le condizioni generali del rapporto di lavoro, quelle della persona interessata e quelle usuali del settore. Non sono quindi possibili affermazioni di carattere generale, ma l’accertamento di questa ragionevolezza è indispensabile per dichiarare il rifiuto dell’attività un motivo di licenziamento, che può essere ordinario o in tronco. Questo vale anche per i rapporti di lavoro basati sul CO. Inoltre, per un licenziamento non basta un rifiuto unico. Prima occorre in genere emettere un ammonimento.
A volte, vi sono però anche buoni motivi per rifiutare un nuovo lavoro. Per esempio, nei casi in cui la nuova attività costituisce una minaccia per la propria salute, o lede la personalità, oppure quando il datore di lavoro nega la messa a disposizione dei mezzi di protezione dai pericoli. Altri motivi possono essere l’attribuzione di attività per le quali necessitano di qualifiche personali impossibili da ottenere.
Il team di protezione giuridica del SEV è stato spesso chiamato in causa per licenziamenti a seguito di rifiuti di svolgere altri lavori. In discussione vi erano l’adeguatezza del provvedimento in rapporto alla gravità del rifiuto e la ragionevolezza. In alcuni casi è stato possibile ottenere almeno la commutazione di un licenziamento in tronco in uno ordinario, in altri si è potuto giungere a far rientrare del tutto il provvedimento. È comunque opportuno, prima di adire le vie legali, informare il team di protezione giuridica e puntare ad una soluzione bonale della questione con il datore di lavoro.
Team di protezione giuridica
Commenti
Julian Thoma 22/10/2022 12:19:11
Ich arbeite als Logistiker in einem Lager im Bereich Dachbau. Ich habe einen Mitarbeiter der übermässig trinkt und Cannabis konsumiert. Beides während der Arbeit und er Fährt trotzdem mit dem Stapler. Jeder in diesem Betrieb, so auch der Chef, weiss dass das so ist aber unternimmt nichts. Ich fühle mich so am Arbeitsplatz aber nicht sicher und fühle mich im stich gelassen, da nichts unternommen wird von der Geschäftsleitung. Ich möchte den Job nicht kündigen aber ich möchte unter diesen belastenden Umständen auch nicht arbeiten.
Freundliche Grüsse
Thoma Julian