Le FFS regolamentano la durata del lavoro «in fiducia»
La libertà di rinunciare
Le FFS si stanno adeguando alle nuove disposizioni di legge sulla registrazione del tempo di lavoro.
Lo scorso dicembre avevamo riferito delle nuove prescrizioni sulla registrazione del tempo di lavoro (contatto.sev 21/2015). Ora le FFS hanno fatto un passo per regolare la questione, codificando le possibilità di rinuncia alla registrazione, che però saranno applicabili solo alle e ai dipendenti assoggettati alla legge del lavoro (LL) e non a quelli assoggettati alla legge sulla durata del lavoro (LDL). Tra le parti sociali sono infatti stati elaborati un CCL sulla rinuncia alla registrazione del tempo di lavoro per i dipendenti assunti in base al CO, rispettivamente una convenzione complementare per la rinuncia e la registrazione semplificata, applicabile ai dipendenti che sottostanno al CCL FFS e FFS Cargo. Quest’ultima sarà sottoposta per approvazione alla conferenza CCL del 6 ottobre.
Premesse comuni
Le due nuove disposizioni presentano diverse condizioni in comune. La prima riguarda il livello salariale che permette di rinunciare alla registrazione, che riprende per entrambe le categorie la condizione dell’ordinanza federale, ossia 120000 franchi (con un grado di occupazione al 100%, comprese eventuali garanzie, indennità regionale e supplemento TPO). È così stato abbandonato ogni riferimento ai livelli di esigenza. Gli interessati devono inoltre disporre di un’ampia autonomia nella gestione del tempo di lavoro. La rinuncia alla registrazione deve essere definita tramite una convenzione individuale tra FFS/FFS Cargo e il o la dipendente, che può essere disdetta per la fine di un anno civile con un preavviso di un mese, senza che ne debbano derivare svantaggi di sorta.
In cambio della rinuncia alla registrazione del tempo di lavoro, il o la dipendente riceve del tempo libero supplementare e sarà richiamato/a espressamente ai provvedimenti per la tutela della propria salute.
Registrazione semplificata
I e le dipendenti secondo CCL che rientrano nei parametri indicati precedentemente avranno anche la possibilità di ricorrere ad una «registrazione semplificata» a condizione che abbiano la facoltà di gestire autonomamente almeno un quarto del loro tempo di lavoro. Questa registrazione si limita alla durata giornaliera del lavoro, quindi senza orari di inizio, di fine e delle pause e la responsabilità per il rispetto della durata giornaliera e settimanale del lavoro, nonché del turno di riposo è demandata ai e alle dipendenti stessi. Queste norme potranno entrare in vigore dal 1.1.2017.
gi/pan.
Commenti
Szillat 19/12/2020 07:50:38
Was meint der SEV mit Verzicht auf ELA .Was bedeutet die Abkürzung.
Freundliche Grüße.