Colpi di diritto
Assicurazioni sociali: i cambiamenti nel 2026
Come ogni anno, anche il 2026 porta diverse nuove disposizioni nel campo delle assicurazioni sociali, entrate in vigore a inizio anno: vi saranno così aumenti sia delle rendite AVS, grazie al versamento della tredicesima, sia di quelle d’invalidità della LPP ed è ora possibile colmare le lacune di versamento nel terzo pilastro. I cambiamenti principali vengono riassunti nel presente articolo, redatto sulla base delle informazioni disponibili a fine novembre 2025.
AVS: introduzione della tredicesima
I beneficiari di rendite AVS riceveranno a fine anno per la prima volta una tredicesima rendita, il cui importo corrisponderà a un dodicesimo (= 8,3333%) del totale delle rendite mensili di vecchiaia percepite da gennaio a dicembre 2026. La tredicesima sarà versata sotto forma di supplemento unitamente alla rendita di vecchiaia di dicembre 2026. Va sottolineato che la tredicesima AVS non può portare alla riduzione o alla soppressione delle prestazioni complementari (PC), in quanto viene espressamente esclusa dal calcolo del reddito determinante per le PC.
LPP: aumento delle rendite d’invalidità e per i superstiti versate dal 2022
Le rendite ai superstiti e quelle d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui diritto è nato nel 2022 verranno adeguate, per la prima volta, all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo nel 2026, con un tasso di adeguamento del 2,7 percento. Tuttavia, questo adeguamento non è obbligatorio per le rendite per i superstiti e d’invalidità che superano il minimo legale previsto dalla LPP.
Terzo pilastro: possibilità diversamento retroattivo
Le persone che nel 2025 hanno dimenticato di effettuare versamenti al proprio terzo pilastro 3a, oppure che non avevano i mezzi per versare l’importo massimo autorizzato (7’258.– CHF nel 2025) avranno nel 2026 per la prima volta la possibilità di recuperare il versamento mancante. Da quest’anno, le lacune contributive accumulate dal 2025 in poi, potranno essere colmate, rispettando certe condizioni, nei dieci anni seguenti. I versamenti retroattivi potranno essere dedotti fiscalmente nell’anno in cui vengono effettuati.
Servizio giuridico del SEV