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Colpi di diritto

Il diritto a una rendita dall'assicurazione contro gli infortuni

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Tutti/e i/le dipendenti che lavorano in Svizzera sono coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 1a LAINF). L'assicurazione contro gli infortuni fornisce diverse prestazioni in caso di infortunio professionale o non professionale o di malattia professionale. Oltre alle prestazioni che seguono direttamente il verificarsi di un evento assicurato (rimborso delle spese di cura, indennità giornaliere, ecc.), esiste il diritto a una rendita di invalidità LAINF. Questa sorge se l'assicurato/a diventa invalido/a in misura non inferiore al 10% a seguito di un evento assicurato (art. 18 LAINF). La rendita ammonta all'80% del reddito assicurato; se l'invalidità è parziale, la rendita viene ridotta. Il diritto alla rendita sorge non appena si accerta che la prosecuzione delle cure mediche non consentirebbe più un miglioramento dello stato di salute (art. 19 LAINF).

Il reddito assicurato utilizzato per il calcolo delle rendite è il salario percepito dall'assicurato/a nell'anno precedente l'infortunio, fino a un massimo di 148.200 franchi all'anno (art. 22 OAINF).

Calcolo del grado di invalidità :

Il grado di invalidità rappresenta la perdita di guadagno espressa in percentuale. Viene calcolato sulla base del reddito con e senza invalidità. Il salario percepito prima dell'infortunio viene confrontato con il salario percepito in una nuova occupazione compatibile con la menomazione causata dall'infortunio (art. 16 LPGA). Se non esiste un reddito effettivo, l'assicurazione può basarsi sui redditi di riferimento determinati dall'Ufficio federale di statistica. Se il grado di invalidità è inferiore al 10%, non si ha diritto a una rendita da infortunio.

Revisione del dirittoalla rendita da infortunio

Se lo stato di salute dell'assicurato/a peggiora a causa dell'infortunio per più di 3 mesi, il grado di invalidità aumenta. Se il grado di invalidità aumenta di almeno 5 punti percentuali (art. 17 LPGA), la rendita deve essere ricalcolata sulla base del nuovo grado di invalidità. Al contrario, la rendita può essere ridotta o revocata anche se il grado di invalidità diminuisce di almeno 5 punti percentuali (art. 17 LPGA). In questo caso, occorre sempre tenere presente che il grado di invalidità viene calcolato in base al reddito e non in base alla situazione personale dell'assicurato/a. Ad esempio, se l'assicurato/a cambia lavoro e il suo stipendio aumenta, deve comunicare all'assicuratore contro gli infortuni la variazione del reddito; l'assicuratore può revocare il diritto alla rendita se il nuovo calcolo dell'invalidità determina un grado di invalidità inferiore al 10%.

Coordinamentodelle prestazioni AI AINF:

In caso di infortunio, può essere versata anche un'assicurazione per l'invalidità se il grado di invalidità è almeno del 40% (art. 28 LAI). In questo caso, la rendita dell'assicurazione contro gli infortuni deve essere coordinata con quella dell'assicurazione contro l'invalidità in modo che il loro totale non superi il 90% del reddito assicurato (art. 20 cpv. 2 LAINF).

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