colpi di diritto
Diritti delle vittime nel procedimento penale
Ruedi è assistente clienti presso la SOB. Durante un controllo di routine dei titoli di trasporto viene aggredito improvvisamente da un passeggero. Fortunatamente, la polizia dei trasporti interviene velocemente e Ruedi se la cava con una contusione. Per quanto riguarda la procedura penale, Ruedi si pone le seguenti domande.
Ruedi desidera ottenere un’indagine penale sull’accaduto: cosa deve fare?
È evidente che il passeggero ha commesso un reato aggredendo Ruedi nella sua funzione di assistente clienti di un’impresa di trasporti pubblici. Si tratta di un cosiddetto reato perseguibile d’ufficio, ossia le autorità preposte al perseguimento penale devono avviare il procedimento penale (anche senza querela) non appena vengono a conoscenza dell’accaduto. Un procedimento penale deve quindi essere avviato indipendentemente dal fatto che Ruedi presenti o meno una querela penale. È invece consigliabile, per quanto possibile, acquisire immediatamente le prove e, ad esempio, richiedere la conservazione di eventuali registrazioni video e rilevare le generalità dei possibili testimoni.
Mentre Ruedi si stava difendendo dall’attacco, il suo orologio si è rotto. Può esigere dall’aggressore il risarcimento del danno?
Ruedi ha la possibilità di richiedere all’aggressore il risarcimento del danno nell’ambito del procedimento penale. A tal fine è necessario quantificare con esattezza il danno e dichiarare alle autorità penali (polizia o ministero pubblico) che intende chiedere all’autore del reato il risarcimento dei danni nel procedimento penale. Di norma le autorità penali mettono a disposizione a tal fine appositi moduli. Tale dichiarazione dev’essere resa al più tardi al termine della procedura preliminare.
L’episodio ha disorientato Ruedi, che ora teme il malvivente possa vendicarsi o fare visita a casa sua a causa dell’imminente procedimento penale. Ruedi può chiedere che i suoi dati personali non vengano rivelati nell’ambito del procedimento penale?
Il Codice di diritto processuale penale prevede che, a determinate precise condizioni, le generalità delle parti del procedimento penale possano non essere rivelate. Tuttavia, poiché tale misura ha come conseguenza una sostanziale limitazione dei diritti della difesa dell’autore del reato, la richiesta di anonimato della vittima viene accolta solo in via del tutto eccezionale, ossia nel caso in cui la divulgazione dei suoi dati personali comporti presumibilmente un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica della vittima o dei suoi familiari. Un grave pericolo per la vita o l’integrità fisica è presumibile, ad esempio, quando sono state pronunciate minacce di morte nei confronti della persona interessata o di un familiare, quando sono già stati compiuti attacchi in tal senso o quando tali attacchi sono da temere seriamente considerato l’ambiente in cui si muove la persona interessata. Spetterà alla direzione del procedimento decidere se nel presente caso sia soddisfatta una di queste condizioni.
Per domande legali sui diritti delle vittime nel procedimento penale il team per la protezione giuridica del SEV è a disposizione.
Servizio giuridico del SEV