colpi di diritto
Assicurazioni sociali: Cosa cambia nel 2024
Come ogni anno, con il 2024 diverse nuove disposizioni sono entrate in vigore nell’ambito delle assicurazioni sociali. Una grande novità riguarda il pensionamento, che potrà essere da una parte anticipato o rinviato e, dall’altra parte, parziale. Ma non è tutto. In questo articolo sono riassunti i principali cambiamenti, in base alle informazioni che erano disponibili a metà novembre 2023.
AVS: flessibilità del pensionamentoe incentivi a lavorare più a lungo
Alcune misure della riforma AVS21 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024: così oggi gli assicurati possono prevedere il loro passaggio dalla vita attiva alla pensione in modo più flessibile e graduale. Potranno infatti anticipare una parte della loro rendita di vecchiaia e rinviarne un’altra, sia per l’AVS sia per la previdenza professionale.
Con il 2024, la nozione di età di pensionamento lascia il posto nella legislazione svizzera a quella di «età di riferimento». L’età detta «di riferimento» è quella alla quale una persona può iniziare a percepire la rendita di vecchiaia che le spetta, senza riduzioni né supplementi. Questa età è fissata a 65 anni per gli uomini e, d’ora in poi, anche per le donne nate nel 1964. Per le donne nate prima del 1964 vale un’altra età di riferimento.
Percepire la rendita AVS prima dei 65 anni sarà possibile dopo aver compiuto i 63 anni (62 per le donne della generazione transitoria). In questo caso la rendita viene ridotta secondo un tasso determinato in base al numero di mesi che separano la data di anticipazione dall’età di riferimento. La novità sta quindi nella possibilità di scegliere il mese e non più solo l’anno in cui andare in pensione. Qualcuno potrà ad esempio chiedere di ricevere la rendita AVS a 64 anni e 5 mesi.
Viceversa, gli assicurati potranno rinviare il momento dal quale percepire la rendita, al massimo fino a 70 anni. Il versamento della rendita potrà essere chiesto per un mese qualsiasi fra i 66 e i 70 anni. In tal caso si avrà diritto a un supplemento.
Un’altra nuova disposizione volta a rafforzare la flessibilizzazione è la facoltà di anticipare solo una parte della rendita, indipendentemente dal fatto che si prosegua o no un’attività lucrativa. Questo consentirà ad esempio di ridurre il proprio tempo di lavoro e di compensare il mancato reddito richiedendo solo una parte della rendita AVS. Gli unici vincoli al pensionamento parziale sono le percentuali: la rendita minima è del 20 %, la massima dell’80 %.
La riforma AVS21 prevede anche uno stimolo a lavorare più a lungo, allo scopo di aumentare l’importo della futura rendita di pensione. Ora è possibile scegliere se continuare a pagare contributi AVS sul totale del proprio salario, qualora si decida di continuare a lavorare anche dopo i 65 anni. La franchigia sulla parte di salario inferiore a 1400 franchi al mese diventa così facoltativa. Gli importi possono quindi essere utilizzati per colmare le eventuali lacune contributive.
Con il nuovo anno, il periodo di attesa per ottenere un assegno per grandi invalidi dell’AVS passa da dodici a sei mesi.
LPP: aumento del tassod’interesse minimo
Per quanto concerne la previdenza professionale obbligatoria (LPP), con il 2024 il tasso d’interesse minimo viene aumentato di 0,25 punti all’1,2 5%. In materia di pensionamento flessibile nel 2° pilastro, la riforma AVS21 introduce un’offerta minima di opzioni, valevole per tutti gli assicurati della LPP e che ricalca nelle grandi linee le possibilità esistenti per l’AVS (pensionamento fra 63 e 70 anni e pensionamento parziale).
AI: adeguato il reddito ipotetico
Il grado di invalidità è determinante per stabilire se esiste un diritto a una rendita d’invalidità e, per effetto, calcolare l’importo di tale rendita. Per valutare questo grado, gli uffici AI confrontano i redditi della persona assicurata prima e dopo l’insorgere dell’invalidità. Se un assicurato non lavora più, si applicano importi ipotetici, basati sui dati delle rilevazioni dei salari.
Questi redditi ipotetici in caso di invalidità sono stati ridotti del 10 % dal 1° gennaio 2024, allo scopo di meglio considerare le effettive possibilità di guadagno delle persone con problemi di salute, che sono spesso inferiori agli importi di riferimento delle rilevazioni salariali. La nuova disposizione dovrebbe comportare un aumento del grado d’invalidità delle persone interessate, con un corrispondente aumento della loro rendita, come pure un numero elevato di revisioni dei casi.
La nuova deduzione forfetaria del 10% si applicherà unicamente ai nuovi casi per i quali è necessario prendere in considerazione un reddito ipotetico, in mancanza di un reddito effettivo dopo l’insorgere dell’invalidità. Le rendite correnti andranno sottoposte a revisione dagli uffici AI entro tre anni dall’entrata in vigore delle nuove norme.
IPG: congedo prolungato per ilgenitore superstite
Dal 1° gennaio 2024, in caso di decesso di un genitore poco dopo la nascita di un figlio il genitore superstite avrà diritto a una proroga del congedo di maternità – o di paternità – di 16 settimane. Se una madre decede entro le 14 settimane dopo il parto, il padre del bambino – o la moglie della madre – avrà diritto a un congedo di 14 settimane, in aggiunta alle due già previste. In caso di decesso del padre o della moglie della madre durante i sei mesi che seguono la nascita del figlio, la madre superstite avrà diritto a un congedo supplementare di due settimane.
La modifica del regime delle indennità per perdita di guadagno (IPG) prevede tra l’altro cambiamenti nei termini utilizzati: in futuro l’espressione «congedo di paternità» è sostituita da «congedo per l’altro genitore», in seguito all’introduzione del progetto «matrimonio per tutti» nel 2022.
PC: fine del periodo transitorio
In relazione con le prestazioni complementari (PC), il 2024 segna la fine delle disposizioni transitorie della riforma entrata in vigore nel 2021. Queste disposizioni erano previste per le persone che già erano al beneficio di PC e che avrebbero subito una riduzione delle loro prestazioni. Le vecchie norme in vigore prima del 2021 sono state applicate per un periodo di tre anni, per permettere agli interessati di adattare la loro situazione individuale.
AINF: riduzione delle indennitàper negligenza grave
Concludiamo con una novità che non concerne le norme di legge ma un cambiamento della pratica riguardante l’assicurazione contro gli infortuni (AINF) in caso di infortunio non professionale. In effetti, gli assicuratori sembrano aver adottato norme più severe e applicheranno in maggior misura una riduzione delle indennità giornaliere in caso di negligenza (o colpa) grave dell’assicurato, come previsto dall’articolo 37 della LAINF. Rammentiamo che in materia di circolazione stradale è generalmente considerata una «negligenza grave» la violazione di una regola fondamentale o di elementari norme di prudenza.
Servizio giuridico del SEV