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Colpi di diritto

Tre domande e risposte sul diritto delle associazioni

Nel presentare il rapporto annuale d’attività della sezione, il presidente prende chiaramente posizione anche su alcuni aspetti della politica nazionale. Un membro che non fosse d’accordo con queste valutazioni può chiedere una rettifica? Quali conseguenze vi sarebbero se si respingesse il rapporto d’attività?

Il rapporto annuale del presidente è una questione piuttosto individuale. Oltre al fatto che deve contenere le attività principali dell’associazione nell’anno di merito, non esistono infatti disposizioni legali in merito. Chi non fosse d’accordo su alcune considerazioni o dichiarazioni, non può pertanto chiederne una rettifica, ma ha unicamente la possibilità di respingere il rapporto. Se invece il rapporto contiene fatti manifestamente errati, come per esempio il numero di assemblee svolte, potrà essere fatta un’osservazione a verbale. Il rifiuto del rapporto del presidente da parte della maggioranza dei membri presenti non ha quindi alcuna ripercussione sul piano giuridico, ma evidenzierà le divergenze tra il presidente e i membri, che dovranno essere considerate l’anno successivo.

Sul piano legale, quali sono le conseguenze di una mancata approvazione dei conti?

Se i conti non vengono approvati come presentati dall’assemblea, bisognerà mettere a verbale i motivi di questa decisione. Il comitato, al quale non è stato dato scarico dei conti, dovrà in seguito risolvere il problema e indire un’assemblea generale straordinaria per far approvare la nuova versione dei conti. Se invece i conti non sono stati chiusi per mancanza di tempo, oppure manca il rapporto di revisione, è possibile sottoporli ad una prossima assemblea straordinaria, oppure chiedere all’assemblea di affidare al comitato l’incarico di chiudere i conti, di procedere alla loro revisione e di prevedere la richiesta di scarico alla prossima assemblea ordinaria. Sino a quel momento, la responsabilità dei conti rimane logicamente al comitato. Questa variante è consigliabile quando si è in presenza unicamente di problemi di ordine organizzativo. Se invece vi sono dubbi sulla regolarità dei conti, è senz’altro raccomandabile di procedere al più presto e di indire un’assemblea straordinaria.

Un presidente sezionale lascia la sua carica e bisogna sostituirlo. Vi è una persona interessata in possesso di tutti i requisiti. Siccome sta seguendo una formazione, chiede però di poter subentrare solo in autunno. È possibile eleggerlo subito comunque?

Si, anche perché al SEV chi lascia la propria carica, in genere lo fa per la fine del- l’anno. Questo non rappresenta tuttavia un vincolo statutario e vi può quindi essere un cambiamento di presidenza concomitante con l’assemblea generale. In questo caso, qualora la o il neoeletto entrasse in carica solo in un secondo tempo, spetterà al vicepresidente assicurare il periodo di transizione. Queste regole sono applicabili anche nel caso di dimissioni di un membro di comitato. Qualche problema potrebbe sorgere nel caso del cassiere, in quanto non vi sono sostituti previsti e occorre qualcuno con diritto di firma per procedere ai pagamenti. Sarebbe quindi opportuno convincere il cassiere uscente a restare sino all’entrata in carica del subentrante. Qualora vi fosse comunque un periodo in cui questa carica non è occupata, la responsabilità della gestione dei conti incomberà a tutto il comitato.

Servizio di assistenza giuridica SEV

Commenti

  • Nkulu

    Nkulu 30/05/2023 09:24:12

    Merci beaucoup la publication à été très intéressant pour moi