Colpi di diritto
Effetto valanga
Erika (nome fittizio) ha contattato la protezione giuridica del SEV in quanto il suo capo non intendeva concederle le vacanze estive da lei richieste. Un problema che il SEV ha potuto risolvere solo in piccola parte, in quanto l’attribuzione delle vacanze deve sì tener conto degli auspici della dipendente, in particolare in presenza di un partner di vita e di bambini in età scolastica, ma solo nella misura del possibile, secondo le esigenze aziendali. L’ultima parola spetta quindi al datore di lavoro, che deve tuttavia comunicare le vacanze attribuite con un preavviso adeguato. La legge prevede che almeno due settimane siano da concedere assieme e la possibilità di definire vacanze aziendali.
Diversi diritti negati
Dalla discussione con Erika é però anche emerso che lei era retribuita a ore, avendo tuttavia definita una percentuale minima di impiego.
Conformemente alle disposizioni di legge, contratto di lavoro e conteggi salariali esibivano il conteggio separato dell’indennità di vacanza.
I controlli dei conteggi hanno per contro evidenziato altre lacune: il suo carico lavorativo era talmente regolare da giustificare, come previsto dal CCL FFS, una sua retribuzione sulla base di un salario fisso mensile. Inoltre, non venivano versate l’indennità regionale, il rimborso spese per corse di servizio con il veicolo privato, né quelle per il telelavoro (lavoro a domicilio). Infine, non le era stata riconosciuta nessuna evoluzione salariale, in quanto il superiore aveva semplicemente omesso di eseguire i colloqui di qualifica.
Il SEV ha quindi richiamato l’unità organizzativa su questi punti, che devono essere riconosciuti anche ai dipendenti a tempo parziale, indipendentemente se retribuiti a ore o a mese.
Il SEV ha inoltre osservato come non si fosse in presenza di un’occupazione soggetta a importanti variazioni di impiego, o a interruzioni, per cui si doveva provvedere ad una retribuzione su base mensile. Evidentemente, le indennità non versate sono state richieste con effetto retrattivo.
Parità di trattamento
L’unità organizzativa interessata ha ammesso gli errori e proceduto a correggerli secondo le indicazioni del SEV.
Il consulente HR competente si é poi reso conto che le FFS, in qualità di datore di lavoro di diritto pubblico, devono anche rifarsi al diritto della parità di trattamento. Ad essere modificato, non é quindi stato solo il contratto di Erika, ma anche altri che erano stati redatti nello stesso modo, versando anche a queste colleghe e a questi colleghi gli arretrati accumulati.
Team di protezione giuridica SEV
Lavoro a tempo parziale: Disposizioni particolari del CCL FFSe FFS Cargo 2015
Articoli 53 (Modello di lavoro a tempo parziale), 74 (Persone occupate a tempo parziale), 87 (Salario mensile o orario) e 114-118 (Modelli di pensionamento e modello di durata della vita attiva).