colpi di diritto
Licenziato per ripicca
Non è sempre facile provare un’infrazione alle disposizioni...
Un collega ha reclamato presso il suo superiore per alcune infrazioni alla legge sulla durata del lavoro, in particolare per quanto riguardava il turno di riposo e le pause che andavano a compromettere secondo lui la sicurezza sul lavoro. Per tutta risposta, il superiore lo ha convocato per un colloquio, nel quale gli ha rimproverato prestazioni insufficienti e, in seguito, gli ha comunicato il suo licenziamento. Ma com’è possibile?
Rappresaglia?
Possiamo supporre che un licenziamento sia stato emesso per rappresaglia quando viene emesso nei confronti di collaboratori che in buona fede avevano avanzato diritti riconosciuti dal contratto di lavoro, oppure erano insorti contro un preteso abuso, derivante per esempio da una discriminazione. Queste condizioni rendono il licenziamento abusivo ai sensi dell’articolo 336 d del codice delle obbligazioni. Purtroppo, però, a volte il licenziamento viene emesso in modo molto più sottile e perfido, accampando ragioni di ordine economico o legate a prestazioni insufficienti del collaboratore. L’onere di dimostrare il legame tra la contestazione dell’abuso o delle discriminazione e il licenziamento spetta al diretto interessato. È tuttavia sufficiente dimostrare come questo legame sia molto probabile, considerato come solo la parte che ha emesso il licenziamento ne conosce i reali motivi.
Il legislatore ha infatti stabilito che oltre alla libertà di contrarre, ossia di sottoscrivere un contratto, esiste anche un libertà di disdetta, ossia di sciogliere un contratto senza dover indicare un motivo particolare. Una libertà che nel diritto del lavoro è solo parzialmente limitata dalle disposizioni di protezione dal licenziamento.
Licenziamento valido?
Secondo la legge, un licenziamento emesso per rappresaglia, se contestato presso le istanze opportune, può essere ritenuto abusivo. Purtroppo, nella grande maggioranza dei casi, ciò non significa che esso venga anche ritenuto nullo, perché il legislatore si è basato sul principio che in questi casi sia inutile esigere il mantenimento del rapporto di lavoro.
Il licenziamento abusivo porta così al riconoscimento di una compensazione quale risarcimento danni, il cui importo può variare secondo le circostanze.
Val comunque la pena di far valere i propri diritti?
Ogni lavoratrice e ogni lavoratore ha il diritto di segnalare abusi e irregolarità, come ogni persona ha la facoltà di far valere i propri diritti. In questi casi, è però fondamentale evitare di formulare minacce nei confronti del datore di lavoro e rispettare le vie gerarchiche interne.
Queste condizioni non costituiscono una protezione assoluta dal licenziamento, ma migliorano nettamente le carte a nostra disposizione nel caso di doversi difendere da tentativi di ripicca.
Nella fattispecie, l’avvocato di fiducia del SEV ha potuto aiutare il collega, ottenendo un risarcimento. Se, da una parte, non è stato possibile dimostrare che si fosse trattato di una rappresaglia, questa eventualità non ha nemmeno potuto essere scartata completamente.
Assistenza giuridica SEV
Commenti
Rubin 04/08/2021 10:41:30
Ich habe eine kündigung mit sofortiger freistellung in der probezeit erhalten, nach dem ich in einem gespräch die schwierigkeiten, einarbeitung etc erwähnt habe...