Colpi di diritto
Difetto tecnico o errore umano?
A volte è meglio diffidare delle situazioni e chiedere, anche solo in via cautelare, assistenza giuridica.
Carlo era incaricato di trasbordare un macchinario pesante da un vagone all’altro con la gru di un trattore ferroviario. Il braccio ha però reagito in modo molto brusco e in misura esagerata al comando, andando a colpire alla testa il collega incaricato di agganciare il macchinario e facendolo cadere in un fosso. Anche grazie al casco, portato conformemente alle prescrizioni, le ferite sono per fortuna risultate meno gravi di quanto temuto inizialmente, tanto che il collega ha potuto lasciare l’ospedale dopo pochi giorni. Carlo ha quindi chiesto l’assistenza giuridica del SEV, nonostante una prima valutazione del datore di lavoro lo scagionasse da ogni responsabilità. Considerato come si fosse reso necessario il ricovero del collega all’ospedale, il SEV gli ha attribuito in via cautelare l’assistenza di un legale di fiducia.
Circa un anno dopo, Carlo ha ricevuto dalla procura pubblica che risultava indagato per aver infranto prescrizioni interne e di aver causato negligentemente le ferite al collega. In particolare, la procura lo ha accusato di non aver rispettato le prescrizioni e le disposizioni vigenti per il servizio della gru, avendone mosso il braccio nonostante il collega si trovasse nel raggio di rotazione dello stesso e quindi in posizione pericolosa. Questo fatto, unitamente al movimento insolitamente rapido del braccio, aveva poi causato l’incidente. Carlo si è di conseguenza rivolto al legale attribuitogli, il quale è immediatamente insorto contro il decreto d’accusa e chiesto di poter visionare l’incarto. Due mesi dopo, Carlo è poi stato sottoposto ad un interrogatorio in qualità di accusato da parte della procura, presentandosi in compagnia dell’avvocato che, al termine dell’interrogatorio, ha consegnato alla procura i manuali di uso della gru e le altre disposizioni interne.
Poco tempo dopo, la Procura ha decretato l’abbandono del procedimento, riprendendo le motivazioni dell’avvocato. Egli aveva osservato come, oltre al collega ferito, anche Carlo si trovasse in una posizione pericolosa e come la stessa fosse ammessa dalle disposizioni. Del resto, non era nemmeno possibile comportarsi in altro modo per svolgere l’incarico di trasbordare il macchinario da un vagone all’altro. L’avvocato ha inoltre dimostrato come le prescrizioni interne riportassero delle discrepanze nei confronti delle istruzioni ufficiali per l’uso emanate dal costruttore della gru e come il decreto d’accusa della prima istanza fosse probabilmente basato su queste disposizioni interne, succinte e poco precise. Infine, l’avvocato ha presentato il risultato delle prove svolte dai colleghi di Carlo sulla gru in questione, che avevano dimostrato come la stessa funzionasse in modo molto irregolare a seguito di un guasto tecnico. La procura è quindi giunta alla conclusione che Carlo non avesse infranto alcuna disposizione e che non poteva avere conoscenza dei problemi tecnici esistenti. Non sussistevano quindi elementi tali da giustificare un’accusa. Le spese di procedura sono state poste a carico dello Stato e Carlo ha ricevuto un indennizzo, risultato però insufficiente a pagare le spese sostente dal SEV.
Nel frattempo, anche il datore di lavoro ha provveduto alla revisione delle sue disposizioni, che ora corrispondono a quelle del costruttore della gru.
Assistenza giuridica SEV