Colpi di diritto
Socialità: alcune novità
Cambiamenti dal primo gennaio 2013. Eventuali modifiche non erano a noi note al momento di andare in stampa.
I l Consiglio federale adatta le rendite AVS/AI e le somme destinate alla copertura dei bisogni vitali delle prestazioni complementari, all’evoluzione dei salari e dei prezzi (indice misto) a partire dal primo gennaio 2013. Gli importi limite, che consentono di fissare il salario coordinato nella previdenza professionale, saranno pure adeguati.
AVS/AI
La rendita minima di vecchiaia passerà da 1160 a 1170 franchi al mese, quella massima da 2320 a 2340. Nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, i nuovi importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale ammonteranno a 19 210 (19 050) franchi per le persone sole, a 28 815 (28 575) per le coppie sposate e a 10 035 (9945) per gli orfani. Saranno adeguati anche gli assegni per grandi invalidi. L’importo della quota minima AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa, passerà da 475 a 480 franchi all’anno, quello della quota minima nell’AVS/AI facoltativa da 904 a 914 franchi. L’adeguamento delle rendite comporterà un aumento delle spese pari a circa 395 milioni di franchi (341 milioni per l’AVS e 54 milioni per l’AI), di cui 87 milioni a carico della Confederazione, che copre nella misura del 19,55 per cento le uscite dell’AVS (67 milioni) e del 37,7 per cento quelle dell’AI (20 milioni). L’adeguamento delle prestazioni complementari costerà 0,4 milioni di franchi alla Confederazione e 0,3 milioni ai Cantoni.
LPP secondo pilastro
Le rendite superstiti e invalidi del regime della previdenza professionale obbligatoria, devono essere periodicamente adeguate all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino all’età ordinaria della pensione; è quanto stabilisce la Legge federale sulla previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità (LPP). Dal primo gennaio 2013, le rendite superstiti e invalidità, nate nel 2009, devono essere adeguate al rincaro degli ultimi tre anni. Il tasso di adeguamento è calcolato sulla base degli indici dei prezzi al consumo di 99,3 nel settembre 2012 (base dicembre 2010 = 100) e di 98,9 nel settembre 2009, che corrisponde allo 0,4 %.
Se l’importo delle rendite oltrepassa il minimo legale prescritto dalla LPP (rendite del regimi sovraobbligatorio), il loro adattamento all’evoluzione dei prezzi è di competenza dell’organo paritario dell’istituto di previdenza, che deve giustificarlo nei conti annui o nel rapporto annuale. Nella previdenza professionale obbligatoria, la deduzione di coordinamento salirà da 24 360 a 24 570 franchi, la soglia d’entrata da 20 880 a 21 060 franchi. La deduzione fiscale massima autorizzata nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 6739 franchi (attualmente 6682) per chi dispone di un secondo pilastro e a 33 696 (attualmente 33 408) per chi invece non ce l’ha. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.
Assicurazione malattia – LAMal
Nel 2013 i premi standard dell’assicurazione obbligatoria aumenteranno mediamente dell’1,5 %, che corrisponde a 5,70 franchi al mese. A dipendenza dai cantoni, l’aumento si situa tra lo 0,5 e il 4,4 %. Tenuto conto dei mezzi finanziari messi a disposizione dei poteri pubblici per sovvenzionare i premi, l’aumento medio effettivo per gli assicurati e le assicurate ammonta all’1,2 %.
Servizio protezione giuridica SEV