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CCL FFS / FFS Cargo

Revisione LdL: accordo sospeso al CCL

Nel quadro dei negoziati per il rinnovo del CCL FFS/FFS Cargo, le FFS e la comunità di trattativa hanno firmato due convenzioni sulla revisione della Legge sulla durata del lavoro. Questa revisione implica un adeguamento delle condizioni di impiego alle FFS. Ma queste due convenzioni possono entrare in vigore solo previo accordo globale sul CCL.

Dal gennaio 2018, le FFS e la comunità di trattiva dei sindacati stanno negoziando un nuovo Contratto collettivo di lavoro (CCL). I negoziati includono anche l’adeguamento della revisione della Legge sulla durata del lavoro (LdT). Nel 2016, infatti, il Parlamento federale ha adottato una revisione parziale della LdT.

Tuttavia, questa revisione parziale implica l’adeguamento delle condizioni di impiego del personale FFS. Per poter applicare tempestivamente le necessarie modifiche legali, le FFS e la comunità di trattativa hanno firmato due convenzioni nel mese di luglio.

Adattamenti degli allegati 4 e 5

A seconda della funzione esercitata, i dipendenti FFS sono assoggettati alla LdL o alla Legge sul lavoro (LL). In generale, il personale amministrativo è assoggettato alla legge sul lavoro e il personale delle unità operative alla LdL. L’istruzione del gruppo K 134 definisce le funzioni FFS assoggettate alla LdL e quelle che rientrano nella LL.

Nel CCL, i regolamenti complementari della durata del lavoro sono indicati in due allegati:

  • Appendice 4 per i dipendenti assoggettati alla LdL.
  • Appendice 5 per i dipendenti assoggettati alla LL.

Entrambi questi allegati saranno modificati per consentire l’applicazione delle disposizioni risultanti dalla revisione della LdL.

Allegato 4: tre principali adattamenti

Ecco gli adattamenti più importanti che entreranno in vigore il 9 dicembre 2018 (cambio di orario) o 1˚ gennaio 2019:

  • Intervallo tra le domeniche libere: in futuro, ci sarà più flessibilità nel rinvio delle domeniche libere. Allo stesso tempo, il personale ha la certezza di avere un weekend libero al mese.
  • Interruzione del lavoro: le interruzioni del lavoro durano d’ora in poi da 20 a 29 minuti e vengono pagate. Nel caso di turni di servizio di più di 9 ore, la seconda pausa può essere sostituita da un’interruzione del lavoro.
  • Fine del lavoro prima delle vacanze: se l’ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze è un venerdì, la fine del lavoro è fissata alle 20.00 su richiesta del collaboratore, altrimenti alle 22.00. Come finora, le deroghe sono possibili previo accordo.

I negoziati continuano ora sugli aumenti di tempo attribuiti alle pause fuori dal luogo di servizio, che probabilmente cambieranno a seguito dell’applicazione della revisione della LdL.

Allegato 5: mantenere i diritti acquisiti

Le parti hanno convenuto di preservare quanto più possibile i diritti acquisiti nel quadro degli adattamenti dell’allegato 5. Per il personale amministrativo delle FFS, il modello della durata annuale del lavoro, la durata teorica del lavoro, la riduzione del diritto alle vacanze a causa di assenze e le pause saranno mantenute e non subiranno alcuna modifica.

La durata massima del lavoro settimanale, la raccomandazione sulla durata massima delle ore lavorative giornaliere, la compensazione per il lavoro notturno e il lavoro domenicale, saranno d’ora in poi regolamentati. Le disposizioni sugli straordinari e sul lavoro serale saranno, a loro volta, modificate per tenere il passo con le circostanze attuali.

Questi diversi aggiustamenti contribuiscono ad armonizzare le condizioni di impiego tra il personale amministrativo delle FFS e il personale amministrativo di FFS Cargo, per il quale questi adattamenti sono già stati applicati dall’inizio del 2018.

Concessioni di entrambe le parti

Firmando le due convenzioni, i due partner contrattuali abbandonano rispettivamente alcune delle loro rivendicazioni sulla durata del lavoro. Le FFS, in particolare, rinunciano alla soppressione della settima settimana di ferie per i lavoratori con più di 60 anni.

Entrambe le parti rivedono le loro esigenze sui giorni liberi e sul tempo di lavoro minimo. Sono d’accordo sul mantenimento del diritto a 115 giorni liberi e al tempo di lavoro minimo.

Questi due accordi, tuttavia, rimangono vincolati alla firma del nuovo CCL.

Vivian Bologna