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Colpi di diritto

Visite mediche durantel’orario di lavoro

Normalmente le visite mediche possono essere effettuate soltanto negli orari d’ufficio. Dal punto di vista del diritto del lavoro si pone quindi la questione se il datore di lavoro debba esonerare il lavoratore dall’obbligo di lavoro durante il lasso di tempo necessario allo svolgimento della visita medica. Inoltre è necessario stabilire se questo lasso di tempo debba essere conteggiato come tempo di lavoro.

Nell’ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato si applica l’articolo 329 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni, secondo cui il datore di lavoro deve concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali. Questa disposizione non si riferisce al tempo libero usuale, ma al tempo necessario per far fronte ad esigenze personali che non possono essere soddisfatte al di fuori del tempo normale di lavoro, comprese quindi le visite mediche. Tuttavia il lavoratore ha diritto a ottenere del tempo libero aggiuntivo per sottoporsi a una visita medica solamente se il normale tempo libero non è sufficiente per questa incombenza e se risulta opportuna una particolare esenzione dal lavoro. Pertanto, se ragionevole, le visite mediche vanno svolte nel limite del possibile nel proprio tempo libero e comunicate tempestivamente ai superiori. Sono determinanti le relazioni nel singolo caso: rispetto ai modelli rigidi (ad esempio Blockzeiten orario a blocchi) i modelli di tempo di lavoro flessibili dovrebbero agevolare l’effettuazione delle visite mediche nel tempo libero.

Un’altra questione è se i dipendenti devono compensare le ore perse e se il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario per quel lasso di tempo. Il diritto al tempo libero non significa necessariamente che questo tempo libero debba anche essere pagato. Il Codice delle obbligazioni non contiene disposizioni salariali specifiche in proposito; se una visita medica viene conteggiata al dipendente come tempo di lavoro, non vi è obbligo di compensazione e il relativo salario è dovuto. Diversamente, si applicano le disposizioni del contratto di lavoro individuale o collettivo. Il punto 63 del Contratto collettivo di lavoro delle FFS disciplina la questione del riconoscimento di un credito di tempo per le visite mediche private. In linea di principio le assenze private, in particolare per le visite mediche, non sono accreditate come tempo di lavoro. Tuttavia, nel caso di una cura medica prolungata, può essere concesso un credito di tempo. La decisione di concedere un credito di tempo in casi individuali è a discrezione e di competenza dell’unità organizzativa interessata, previa consultazione di HR.

In caso di domande sul credito di tempo di lavoro per le assenze private è possibile rivolgersi al team protezione giuridica del SEV.

Protezione giuridica SEV
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