| Attualità / giornale SEV, Donne, Frauen und Gesundheit

colpi di diritto

Allattamento

È ormai riconosciuto che allattare giovi al rapporto mamma-bambino/a e irrobustisca lo stato di salute di entrambi. La protezione della mamma è parte integrante della protezione di lavoratrici e lavoratori ed è regolata dalla legge sul lavoro, con disposizioni applicabili anche ai settori sottoposti alla legge sulla durata del lavoro.

Il datore di lavoro deve particolare riguardo alle mamme che allattano e definire le loro condizioni di lavoro (tipo e intensità dell’attività, orari ecc.) in modo che possano allattare durante il tempo di lavoro. La mamma deve poter contare anche su un locale adeguato all’allattamento dal punto di vista del comfort e dell’intimità. Se ciò non fosse possibile, alla mamma dovrà essere offerto un lavoro equivalente nell’ambito di un trasferimento preventivo. Nella misura in cui gli è stato comunicato in anticipo, il datore di lavoro deve pure accettare che la mamma non si presenti al lavoro o se ne assenti. In questo caso, tuttavia, il tempo necessario per l’allattamento non conta come tempo di lavoro.

Durante il primo anno di vita del figlio o della figlia, la mamma ha diritto al pagamento del tempo di allattamento. Per una durata del lavoro giornaliera di 4 ore, vengono computati per l’allattamento 30 minuti di lavoro pagato. Se la durata giornaliera del lavoro è superiore, vengono computati come tempo di lavoro pagato 60 minuti di allattamento e se il tempo di lavoro supera le 7 ore giornaliere, il tempo di allattamento pagato è di 90 minuti. Il tempo allattamento giornaliero può essere compensato in globo oppure a blocchi e non ha alcuna importanza se la mamma allatta sul posto di lavoro oppure ha provveduto in precedenza ad estrarre il latte. Se le circostanze lo permettono, in questo periodo è possibile allattare il bambino a casa oppure all’asilo nido. I valori indicati vanno intesi come minimi ed è quindi possibile concordare soluzioni più generose.

Il datore di lavoro non può sottrarre il tempo di allattamento pagato dal tempo di riposo o di compensazione previsto dalla legge, né dedurlo dal conteggio del tempo di lavoro o dalle vacanze. La mamma che allatta lavora normalmente per il tempo convenuto, al massimo però 9 ore al giorno. In questo periodo non sono ammesse ore supplementari o straordinarie.

In linea di principio, per le mamme che allattano sono escluse attività lavorative gravose o pericolose, a meno che sul posto di lavoro sia stata condotta una valutazione specialistica dei rischi che abbia permesso di giungere alla definizione di misure di protezione adeguate. In questi casi, il medico curante della mamma che allatta deve chiarire l’idoneità della sua paziente per questa attività. Se non è possibile prendere provvedimenti adeguati, o se la mamma non risulta idonea dal profilo della salute a svolgere il lavoro richiesto, spetta al datore di lavoro offrirgliene un altro equivalente, ma privo di rischi. Se nemmeno ciò fosse possibile, la mamma non deve essere penalizzata e deve ricevere un’indennità di perdita di guadagno pari all’80 percento del suo salario abituale.

Servizio di protezione giuridica SEV