Colpi di diritto

Quando un contratto diventa tale?

Oggi invece, tutto è più complesso e a volte basta un click per ritrovarsi confrontati con accordi che in realtà non si volevano prendere.

Per definizione, un contratto è un atto legale tra due parti, frutto di intenzioni congiunte, che viene concluso una volta raggiunto un accordo sull’aspetto fondamentale.

Se una volta, presso gli antichi romani, alle cui usanze noi ci rifacciamo tuttora, l’oggetto di un contratto era il passaggio di oggetti, oggi invece i contratti possono regolare tutto, o quasi. Si pone così innanzitutto il problema dell’espressione delle rispettive volontà.

Queste devono essere chiare e riconoscibili da entrambe le parti, che devono evidentemente essere d’accordo sulle stesse. Pensare di aver ricevuto una donazione e sottoscrivere in realtà un contratto di prestito non è certo la stessa cosa. In caso di espressione errata della propria volontà, a certe condizioni, è comunque possibile far valere un errore.

Secondariamente, deve essere chiaro qual è l’effetto del contratto. Definire un oggetto in genere basta a chiarire ogni dubbio. Oggetto di un contratto può essere una prestazione lavorativa, oggetti di uso quotidiano, una casa, un’auto, ma anche denaro, l’astenersi da un’azione, la creazione di un’opera, l’acquisto regolare di giornali. In altre parole, tutto ciò di cui possiamo aver bisogno o desideriamo, a condizione che sia possibile e legale. È però importante che le parti concordino con precisione l’oggetto, l’azione o l’azione dalla stessa, poiché la rimessa in discussione dell’oggetto sbagliato comporta il mancato adempimento del contratto.

Se abbiamo sottoscritto un contratto d’affitto per un appartamento in via Tizio, di 120 m2, non siamo d’accordo che i m2 siano solo 80. In questo caso il contratto non risulta adempiuto, per cui si apre la via per una causa.

La questione si complica poi quando si tratta di un lavoro da svolgere, per il quale si deve essere d’accordo sul suo genere, sul luogo in cui svolgerlo e sullo stipendio da percepire. In sé, descrizioni dettagliate del posto di lavoro non sono indispensabili, ma possono rivelarsi utili, anche se va tenuto presente che esse rientrano nelle competenze del datore di lavoro, che può modificarle senza che il contratto di lavoro decada per questo. Se datore di lavoro e lavoratore si sono messi d’accordo, il contratto può essere concluso e se il CCL o il regolamento aziendale non lo esigono non è neppure richiesta la forma scritta.

La maggior parte dei contratti sono regolati dal punto di vista giuridico in modo che le parti sono a conoscenza di dove ci si deve rivolgere per sollevare opposizioni o inoltrare cause. La questione è invece più complessa per contratti conclusi in internet, quando con un click di troppo abbiamo sottoscritto un abbonamento a riviste di dubbio tenore, oppure ci impegniamo a ricevere prodotti indesiderati. Anche in questo campo, però, la conclusione di contratti sottostà alle medesime premesse: in primo luogo, deve essere evidente che premendo il tasto OK si conferma la conclusione del contratto, pena l’invalidamento dello stesso. Spesso la controparte risulta però di difficile identificazione e ciò complica notevolmente la rescissione del contratto.

«Pactum sunt servanda» dicevano i Romani, ossia «i patti (contratti) vanno rispettati». Se abbiamo la facoltà di sottoscrivere e di disdire contratti, abbiamo però anche l’obbligo di rispettarli. Vi sono anche diverse possibilità di impugnarli o di far ricorso, che sono tuttavia sempre più impegnative. Per cui val senz’altro la pena di riflettere, prima di agire.

Assistenza giuridica SEV