colpi di diritto
Certificato medico a volte non è così semplice …
Influenza o infortunio? Si chiede al medico un certificato per il datore di lavoro. Lo si consegna e si è a posto. Non è sempre così. Può darsi che non si creda alla malattia malgrado il certificato, o che vi vengano chiesti altri particolari.
Non esiste una forma precisa, stabilita per legge. Di solito viene usato un foglietto che serve anche per le ricette mediche. Il certificato medico è un mezzo di prova e per essere valido necessita della forma scritta. Secondo le raccomandazioni dell’Ordine dei medici, esso deve contenere la data, il timbro e la firma autografa del medico curante. Si distingue fra il certificato semplice (sul foglio di una ricetta) e quello particolareggiato, in forma di lettera.
I certificati medici sono considerati dei documenti e se vi viene dichiarato il falso, il suo autore è perseguibile penalmente. Prima di compilarlo, il medico dev’essersi accertato di poter dimostrare l’effettiva inabilità lavorativa, rispettivamente l’abilità. Non sono ammessi i certificati di compiacenza. Inoltre, un certificato dev’essere trasparente e, per evitare situazioni non chiare, deve precisare il grado di incapacità lavorativa e la sua scadenza, o almeno la data della prossima visita. Certificati retrodatati sono problematici, a meno che vi sia la prova delle visite mediche avvenute. Per principio essi non devono contenere diagnosi. Soltanto se il paziente libera espressamente il medico dall’obbligo del segreto, vi può essere inclusa la diagnosi, sia che si tratti del certificato semplice, sia di quello più dettagliato.
Quando presentarlo
Se un dipendente si annuncia ammalato per telefono, o per e-mail o SMS e si sospetta che l’assenza sia ingiustificata, il datore di lavoro può chiedere la prova del certificato medico. Non si è tenuti a presentare un certificato non espressamente richiesto, a meno che sia previsto dal CCL o da un accordo personale. Per principio, il datore di lavoro può richiedere il certificato già dal primo giorno di assenza, ma se è stata concordata la presentazione solo dal terzo giorno di malattia, tocca semmai al datore di lavoro dimostrare che il dipendente non era ammalato in quei tre giorni. Il certificato va inviato al datore di lavoro al più presto, ma è sufficiente recapitarlo per posta. Non è necessario portarlo personalmente, soprattutto se la malattia perdura. L’inoltro tardivo non è di per sé motivo di licenziamento, ma può avere conseguenze sul pagamento dello stipendio, o quantomeno sul calcolo della durata del lavoro.
Se non basta
Il certificato medico è «l’attestazione dell’apparenza», deve cioè accrescere la convinzione, ma può non bastare e dover essere completato da altri documenti medici, a riprova di quanto attestato. Se persistono dubbi, il datore di lavoro può chiedere che il dipendente si sottoponga alla visita del suo medico di fiducia, ovviamente a sue spese. Il dipendente può sottrarsi a tale richiesta, ma ne deve poi sopportare le conseguenze, se la sua inabilità non può essere provata. E si può arrivare fino al licenziamento.
Per fortuna, nella maggior parte dei casi le cose non sono così complicate e di solito i certificati medici vengono accettati senza problemi. Se dovessero sorgere difficoltà, il servizio giuridico del SEV vi può aiutare.
Servizio giuridico del SEV
Avete un commento o una domanda sull’articolo? Inviate un’e-mail all’autore/autrice oppure a