La parità di trattamento nel mondo del lavoro è essenziale, come dappertutto, del resto. Ma non sempre funziona.

Una particolare categoria

C’è una categoria di lavoratori/trici che deve essere trattata in modo speciale: gli/le apprendisti/e.

Occorre sempre prestare attenzione al trattamento rivolto agli/alle apprendisti/e. L’articolo 344 del Codice delle obbligazioni prevede che «mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro».

Tutta la durata dell’apprendistato è destinata ad apprendere il mestiere. Naturalmente gli/le apprendisti/e devono anche lavorare, ma queste prestazioni dovrebbero avere per scopo la formazione e non il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Che cosa significa?

Chi è in formazione deve seguire le regole e le istruzioni del datore di lavoro, fintanto che esse servono alla formazione. Naturalmente, apprendisti e apprendiste devono lavorare e fornire un lavoro di buona qualità. Qui la qualità è direttamente correlata alla durata della formazione già completata. Logicamente ci si può aspettare di più da un apprendista del terzo anno rispetto ad uno del primo. Il datore di lavoro non può, tuttavia, utilizzare i/le tirocinanti come manodopera a basso costo. Il lavoro non è solo assegnato, ma deve essere spiegato e monitorato. Il tempo necessario per la scuola e per vari corsi, deve essere garantito. Errori e danni causati da apprendisti/e non possono essere loro imputati in modo disinvolto: bisogna determinare se a questo stadio del loro apprendistato, avrebbero potuto evitare un tale errore e se hanno ricevuto le istruzioni necessarie e adeguate. Anche in questo caso il formatore è responsabile.

Siccome nella maggioranza dei casi si tratta di giovani, bisogna ulteriormente proteggerli rispetto agli altri lavoratori.

La dipendenza nei confronti dell’azienda formatrice è maggiore rispetto a quando si è legati da un normale contratto di lavoro. E questo vale anche per le persone di età maggiore che seguono una seconda formazione. I contratti di apprendistato non sono contratti di manodopera a buon mercato, bensì contratti al servizio della formazione; sono limitati nel tempo e in linea di principio non soggetti a disdetta. Quando ci si rende conto che la formazione in determinate condizioni e in un determinato luogo, non è possibile, si può rompere il contratto di lavoro. Al termine della formazione, chi supera gli esami ha diritto a un certificato di lavoro o di formazione. Questo certificato fornisce informazioni sul periodo di apprendistato e sulla qualità del lavoro svolto. Ma attenzione: occorre che questa prestazione sia considerata parte integrante della formazione; non deve insomma essere considerata come nel caso di un impiego ordinario. Il SEV, l’azienda e la scuola professionale sono a disposizione delle persone che desiderano porre domande sui contratti di tirocinio.

Assistenza giuridica del SEV