colpi di diritto

Prodotti chimici pericolosi

Vi sono posti di lavoro che, per la loro stessa natura, sono più pericolosi di altri. Il boscaiolo o il montatore di binari hanno più probabilità di ferirsi di un impiegato d’ufficio.

Vi sono però anche rischi ai quali tutti siamo esposti, come quelli derivanti da sostanze nocive o velenose, con le quali possiamo giungere a contatto anche inavvertitamente.

H., membro SEV, ha improvvisamente avvertito sul posto di lavoro un odore sgradevole. Subito dopo ha avuto difficoltà di respirazione, bruciore agli occhi e forti tremiti su tutto il corpo. Diagnosi: avvelenamento da ammoniaca, fuoriuscita da una condotta di uno stabile vicino. Le condizioni di H. sono migliorate rapidamente e ha potuto riprendere il lavoro, ma sono occorsi due anni per veder scomparire tutti i disturbi.

Rispettare le disposizioni

Chi, per lavoro o nella vita privata, si trova a dover maneggiare prodotti chimici che possono costituire un pericolo per la vita, la salute o l’ambiente deve rispettare tutte le relative prescrizioni. Per ogni prodotto vi sono schede di dati di sicurezza con le informazioni sulle corrette modalità d’impiego, che devono essere a disposizione sul luogo di lavoro o che possono essere richieste, o scaricate da internet, al momento dell’acquisto. Chi procura un danno a persone, animali o all’ambiente tramite un uso inappropriato di questi prodotti si rende perseguibile per legge.

Responsabilità da definire

Secondo la legge del lavoro e la legge sull’assicurazione infortuni, responsabile per la protezione dei lavoratori nell’uso di prodotti chimici o velenosi è il datore di lavoro. I lavoratori devono però rispettare le disposizioni delle schede di dati sulla sicurezza per l’uso di questi prodotti.

Nonostante tutta la prudenza possibile, capita però che vi siano eventi nefasti, per i quali si pone il problema della responsabilità, per la cui definizione si applicano gli stessi principi. Sul posto del lavoro, la responsabilità compete in primo luogo al datore di lavoro. L’eventuale coinvolgimento del lavoratore dipende da una sua possibile grave negligenza, oppure dal fatto che egli abbia agito intenzionalmente. Se a patire il danno sono state terze persone, ne deve rispondere in prima linea l’azienda che lo ha procurato, la quale può eventualmente rivalersi sul personale in caso di negligenza.

Il nostro collega H., con il sostegno della nostra assistenza giuridica, ha così ottenuto il rimborso di tutte le spese derivanti dalle visite e dai trattamenti medici, per la perdita di guadagno per assenza dal lavoro nonché un’indennità adeguata per tutti i disagi da lui patiti.

Assistenza giuridica SEV