Iniziativa popolare federale

Salari minimi per una vita dignitosa

Ora il popolo svizzero ha la possibilità di dire la sua sulle misure per promuovere i Contratti collettivi di lavoro (CCL) e lottare contro il dumping salariale e i bassi salari. Lunedì 23 gennaio l’Unione sindacale svizzera (USS) - unitamente alle federazioni sindacali e alle forze che hanno sostenuto l’iniziativa «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)» - ha consegnato alla Cancelleria federale un bottino di 111 mila firme.

Discorso di Giorgio Tuti (testo originale)

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ich kann es kurz machen:

Unsere Initiative für einen gesetzlichen Mindestlohn von CHF 4 000.– ist richtig und wichtig, denn keine Arbeit ist weniger Wert als CHF 4 000.–. Weiter will unsere Initiative auch, dass die Kantone und der Bund die Mindestlöhne schützt und das durch die Förderung von GAV.

Löhne unter 4 000.– sind skandalös, wie uns die Realität zeigt:

In der Schweiz gibt es rund 400 000 Arbeitnehmende, die harte und gute Arbeit leisten, aber davon nicht leben können. Der Grossteil sind Frauen und das ist ein Skandal.

Solche skandalöse Löhne gibt es in allen Branchen, auch im öffentlichen Verkehr. Es gibt sie in der Bahngastronomie, bei den Bergbahnen und leider auch bei Eisenbahnunternehmen.

Als Beispiele:

Wie vom Kiga GR festgestellt wurde, liegt der durchschnittliche Monatslohn bei den 8 grössten Bergbahnunternehmen bei CHF 3 480.–. Das  Personal der Speisewagen und Railbar verdient CHF 3 675.–.

Unsere Initiative will also, dass in der Schweiz für eine Vollzeitstelle niemand weniger als CHF 4 000.– verdient. Und das ist auch richtig so.

E ora permettetemi di rivolgere la parola ai colleghi e alle colleghe della Svizzera italiana. Vi ringrazio per le attività svolte in Ticino. Il vostro sostegno è stato determinante. Avete raccolto migliaia di firme per l’iniziativa e con queste avete dato un determinante contributo.

Grazie mille.

Immagini della consegna delle firme

Pubblicata nel Foglio federale il 25 gennaio 2011.

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

I. La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a Protezione dei salari (nuovo)

1 La Confederazione e i Cantoni adottano misure intese a proteggere i salari sul mercato del lavoro.

2 A tal fine promuovono in particolare la determinazione nei contratti collettivi di lavoro di salari minimi usuali per il luogo, la professione e il ramo, nonché la loro osservanza.

3 La Confederazione stabilisce un salario minimo legale. Quest'ultimo vale per tutti i lavoratori come limite inferiore vincolante del salario. Per rapporti di lavoro particolari, la Confederazione può emanare normative derogatorie.

4 Il salario minimo legale è adeguato periodicamente all'evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell'indice delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

5 Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario minimo legale all'evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali.

6 I Cantoni possono stabilire supplementi vincolanti al salario minimo legale.

II. Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Protezione dei salari)

1 Il salario minimo legale ammonta a 22 franchi all'ora. All'entrata in vigore dell'articolo 110a sarà aggiunta l'evoluzione dei salari e dei prezzi di cui all'articolo 110a capoverso 4 intervenuta dall'anno 2011.

2 I Cantoni designano l'autorità competente per l'esecuzione del salario minimo legale.

3 Il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 110a al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

4 Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.