Colpi di diritto

Disoccupazione e … frontalieri

Tutto inizia dal licenziamento di William (nome fittizio), che non si è opposto alla sanzione. Va all’ufficio di collocamento per annunciarsi.

Ma ecco che le cose si complicano perché il nostro uomo, di nazionalità svizzera, abita nella vicina Francia. La cassa disoccupazione gli rifiuta le prestazioni, considerandolo frontaliere. Dopo essersi rivolto al SEV e aver ottenuto l’assistenza giuridica, si reca da un avvocato esperto in materia. Viene inoltrata un’opposizione alla decisione della cassa disoccupazione. Gli argomenti vertono principalmente sulla qualifica di «vero frontaliero atipico». L’accordo sulla libera circolazione delle persone del 1999, prevede un coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Esiste una giurisprudenza in base alla quale i frontalieri disoccupati che hanno legami personali e professionali che danno loro migliori possibilità di ritrovare un impiego, possono essere indennizzati nel paese dell’ultimo impiego, a condizione che siano adempiute tutte le condizioni legali. È il caso di William, nato in Svizzera, dove ha svolto tutto il suo percorso scolastico e formativo e dove ha lavorato. Lo stesso vale per sua moglie. Le sue possibilità di ritrovare un lavoro sono effettivamente migliori nel nostro Paese. Ma tutti questi elementi lasciano indifferente la cassa disoccupazione, che respinge l’opposizione. Occorre dunque fare appello al Tribunale cantonale, che esamina il percorso dettagliato della vita professionale del nostro collega.

William, inoltre, può provare i legami quotidiani, familiari, associativi, culturali e politici con la Svizzera. Solo la recente abitazione in Francia, viene ad inficiare questa immagine. Ma il Tribunale mette in evidenza le opportunità obiettivamente migliori per William di ritrovare un’occupazione in Svizzera. Dà quindi ragione a William e all’avvocato del SEV. Tuttavia c’è un ultimo problema per William: per evitare di trovarsi senza risorse, in Francia è stato inoltrato un dossier in vista di un’indennità di disoccupazione. Occorre dunque intervenire per evitare penalità, prevedendo il rimborso retroattivo dopo il versamento delle indennità da parte dell’assicurazione svizzera. La cassa svizzera però crea ancora un’ultima difficoltà, prendendo come pretesto la mancanza di un documento nel dossier di William per ritardare il versamento delle indennità. Anche in questo caso interviene l’avvocato facendo leva sul fatto che nulla può essere rimproverato a William in merito ai doveri di informazione e alla consegna dei documenti richiesti. Il caso si conclude con un successo su tutta la linea per l’assistenza giuridica del SEV.

Servizio di protezione giuridica