A tutti può capitare di essere accusati a torto. Può però anche succedere che gli inquirenti siano eccessivamente pignoli.

Il senso perduto della misura

In fondo, si trattava di una situazione banale, come se ne verificano ogni giorno, ma il viaggiatore ha voluto farne un «affare di Stato».

Era infatti un normale controllo dei biglietti sul bus che, come capita, ha trovato un viaggiatore sprovvisto di regolare biglietto. Questi ha però tentato improvvisamente di scendere, per tagliare la corda. Il controllore gli ha però sbarrato la porta, intimandogli di declinare le proprie generalità. Lo stesso giorno, il viaggiatore ha sporto denuncia al controllore per averlo trattenuto e quindi aver limitato la sua libertà di movimento.

Coazione o no?

Il procuratore pubblico ha analizzato la questione, concludendo che non vi fossero gli estremi per un reato di coazione ai sensi dell’articolo 181 del codice penale. Egli ha infatti ritenuto che le divergenze emerse dalle due ricostruzioni dei fatti non permettessero di constatare un impiego di mezzi coercitivi che superasse chiaramente quelli tollerati dal potere conferito dalla legge, raggiungendo un livello minaccioso o procurando chiari svantaggi.

Nella fattispecie, la raccolta delle generalità del controllato per intimargli il supplemento (la «multa»), procura certamente svantaggi, ma non può essere considerata una limitazione della libertà, né una coazione. Una simile contingenza potrebbe rivelarsi di valenza penale solo nel casi in cui fosse volta ad indurre il minacciato a comportamenti che non si ha il diritto di esigere.

Basi legali

L’articolo 57 dell’ordinanza sul trasporto viaggiatori prevede l’obbligo per i viaggiatori di disporre di un titolo di trasporto valido. Se non sono in grado di presentarlo, devono declinare le loro generalità e sono tenute a pagare il prezzo della corsa nonché un supplemento (art. 20 della legge sul trasporto viaggiatori LTV).

Siccome, nel nostro caso, il viaggiatore non era in grado di presentare un titolo di trasporto valido, era obbligato a presentare le sue generalità al controllore, rispettivamente il controllore era autorizzato ad esigerle dal viaggiatore. L’obiettivo del controllore, quando ha fermato il viaggiatore che stava per scendere dal bus, limitando la sua libertà di movimento, era legittimo e pertanto, secondo il procuratore, non vi è stato un comportamento coercitivo.

Non luogo a procedere

Lo strepito provocato dal viaggiatore è quindi terminato in un non luogo a procedere nei confronti del controllore, che quindi non ha nemmeno dovuto sopportare sanzioni. La decisione ha anche precisato l’assenza di spese di procedura, sgomberando così il campo anche da una possibile partecipazione del controllore. D’altra parte, il controllore non ha però ricevuto nessun indennizzo per le spese da lui sostenute, poiché ritenute «di modesta portata». Per modeste che siano state, le spese dell’avvocato cautelativamente messo a disposizione dal SEV hanno dovuto essere coperte interamente dal SEV, che aveva concesso la sua assistenza giuridica.

Questo episodio costituisce un esempio molto significativo della delicatezza della posizione per il personale di controllo, che si trova spesso tra l’incudine e il martello.

Oltretutto, ci si ritrova a volte confrontati con procuratori particolarmente pignoli. È pertanto raccomandabile rivolgersi per tempo all’assistenza giuridica del SEV.

Assistenza giuridica SEV

CPP ART. 181

Coazione: chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.