Far parte del SEV conviene sempre – anche per chi non lavora nei trasporti pubblici

Non c’è peggior sordo …

Lo dimostra il caso di una collega rimasta fedele al sindacato anche dopo il suo cambiamento di attività.

Durante la formazione professionale, il SEV offre agli apprendisti la possibilità di aderire gratuitamente al sindacato. Terminato l’apprendistato, essi hanno poi la facoltà di restare al SEV anche in caso di impiego al di fuori del settore dei trasporti pubblici. I cosiddetti «membri esterni» possono così continuare a beneficiare di tutte le prestazioni del SEV.

Una collega, che chiameremo Claudia, ha iniziato il 25 ottobre un’attività presso una ditta di portineria, nonostante già durante il colloquio di assunzione non fosse riuscita ad ottenere soddisfazione delle proprie pretese salariali. Subito dopo, vi sono però stati anche altri aspetti negativi, come la constatazione che gli attrezzi di lavoro a disposizione non corrispondevano allo stato attuale della tecnica né alle esigenze di sicurezza e che gli interventi presso il proprio superiore restavano regolarmente lettera morta. Alcuni colleghi le hanno poi anche riferito come molto spesso il pagamento dello stipendio si facesse aspettare. Questo è pure stato il caso del primo stipendio di Claudia a fine ottobre.

Rispettare i termini!

Nel caso presentato, i termini sono rispettati per un pelo. Vi sono anche altre circostanze, per esempio in caso di decisioni dell’AI, per i quali sono previsti termini che non possono essere prorogati. Per questo il team dell’assistenza giuridica del SEV invita tutte le colleghe e tutti i colleghi che vogliono verificare i contenuti di una decisione, oppure interporre ricorso, di mettersi al più presto in contatto con il segretariato centrale del SEV a Berna al numero telefonico 031 357 57 57.

Il 10 novembre, Claudia ha subito un infortunio, pur continuando a lavorare. Il giorno dopo, ha comunque annunciato quanto successo al suo superiore il quale, anziché augurarle un pronto ristabilimento, le ha ingiunto di evitare che quella che lui ha definito a torto una bagatella la tenesse lontana dal lavoro a lungo. In caso contrario, avrebbe dovuto produrre immediatamente un certificato medico. Il superiore le ha poi prospettato, sia pure in via indiretta, un licenziamento. Claudia si è quindi recata dal medico, che le ha redatto un certificato di inabilità lavorativa completa dall’11 al 15 novembre. La stessa sera, ha ricevuto una telefonata dal suo capo che le comunicava il licenziamento dal 19 novembre. La comunicazione scritta le è stata rimessa subito dopo, contro ricevuta.

Il 19 novembre ha quindi richiesto l’aiuto dell’assistenza giuridica del SEV. Claudia era infatti convinta che il termine di disdetta andasse prorogato a seguito della sua incapacità al lavoro per infortunio e che il suo licenziamento fosse dovuto alle sue critiche all’organizzazione della azienda.

Dato che nel diritto privato, un ricorso contro un licenziamento deve essere inoltrato entro il termine di disdetta, la protezione del SEV ha reagito immediatamente, inviando un ricorso tempestivo. Ciò non ha tuttavia permesso di ottenere una proroga del termine di licenziamento, dato che Claudia era ancora nel periodo di prova e che quindi le disposizioni di protezione previste dall’art. 336 c del CO non sono applicabili. Il team di protezione giuridica ha comunque rimesso il caso ad un avvocato di fiducia e di provata esperienza per verificare la possibilità di contestare il licenziamento in quanto abusivo e per intervenire affinché venissero versati anche i salari arretrati.

L’avvocato è però giunto ben presto alla conclusione che difficilmente una causa per licenziamento abusivo sarebbe giunta ad un risultato utile per Claudia. Egli ha comunque scritto dalla ditta per rivendicare gli stipendi arretrati, la rimessa delle indennità giornaliere di infortunio, la consegna di un certificato di lavoro e la stesura dei formulari per l’assicurazione disoccupazione.

La ditta ha dapprima fatto orecchie da mercante, ragion per cui l’avvocato ha inoltrato una denuncia al tribunale del lavoro, inviandone copia anche alla ditta. Solo a questo punto vi sono state delle reazioni e anche molto rapide: pochi giorni dopo, infatti, tutte le richieste dell’avvocato del SEV sono state soddisfatte.

Team assistenza giuridica SEV