Colpi di diritto

Novità nell’ordinanza sulla durata del lavoro

Il 1° dicembre entreranno in vigore alcuni cambiamenti dell’ordinanza alla legge sulla durata del lavoro (OLDL), che presentiamo in questa rubrica, illustrando anche le conseguenze che potrebbero avere nell’attività quotidiana dei nostri membri.

Al termine di lunghe discussioni, è stata precisata in un nuovo articolo 1a la definizione delle imprese del traffico locale e suburbano: si tratta di «imprese che gestiscono linee in regioni urbane o che collegano comuni suburbani con i centri delle città (le traduzioni sono a cura della redazione)». Questa definizione permetterà per esempio di definire i settori che ricadono sotto l’applicazione dell’articolo 9.6 e 10.3.b dell’OLDL.

Turni di 14 ore solo a determinate condizioni

All’articolo 10, viene aggiunto un capoverso 3bis per precisare l’applicabilità di turni di servizio per imprese regionali di bus e le loro aziende accessorie. Esso permetterà a determinate condizioni di prevedere turni di servizio sino a 14 ore, mentre finora erano limitati a 13.

Considerare le linee senza cadenza oraria

L’ordinanza preciserà infatti che la lunghezza del turno di servizio può essere estesa con l’accordo del personale o dei suoi rappresentanti sino a 14 ore una volta tra due giorni liberi, purché nella media di 28 giorni non si superi la durata di 12 ore e il lavoratore al quale è assegnato il turno sino a 14 ore sia impiegato esclusivamente in linee senza cadenza oraria. Questi turni saranno quindi applicabili su linee con corse distribuite in modo irregolare al mattino, sul mezzogiorno e la sera. La modifica non tocca invece le imprese di trasporto locale e suburbano che già attualmente ricadevano sotto una disposizione analoga prevista dall’articolo 10.3.b.

Precisare per maggior chiarezza L’articolo 14.6 riporterà una precisazione redazionale richiesta dal SEV: in caso di assenza del lavoratore per servizio militare, civile, o protezione civile che oltrepassano i 6 giorni consecutivi (questa è la precisazione) il diritto ai giorni di riposo viene ridotto secondo i metodi sin qui applicati. Ciò significa che assenze più brevi non avranno conseguenze sul diritto ai giorni di riposo. Si tratta di un miglioramento nella misura in cui il servizio prestato (militare, civile, protezione civile) dà un diritto generale alla compensazione di salario che viene versata al datore di lavoro. Di conseguenza, in caso di riduzione del diritto a giorni di riposo, il lavoratore si ritrova penalizzato due volte. Per evitare questa ingiustizia, è corretto limitare la riduzione ai casi di assenza prolungata.

Regolamentazione diversa per i casi di malattia

Questa disposizione non viene applicata se l’assenza è da addebitare a casi di malattia, infortunio, congedo non pagato o maternità. In questi casi, vengono computate anche assenze durante l’anno inferiori a sei giorni consecutivi, che vengono cumulate. Se superano i sette giorni, il diritto a giorni liberi viene ridotto di conseguenza.

 Assistenza giuridica SEV