Colpi di diritto

Convenzione d’uscita - prudenza!

Il team di assistenza giuridica del SEV deve spesso rispondere a domande sulle convenzioni d’uscita. Nei casi in cui è stato contattato tempestivamente, ossia prima della firma del documento, il SEV ha spesso potuto ottenere altre soluzioni, oppure almeno migliorare le condizioni.

Solo in casi eccezionali, i nostri specialisti hanno invece potuto ottenere l’annullamento con effetto retroattivo della convenzione. Nel diritto del lavoro privato e pubblico e presso le FFS (vedi art. 178 del CCL FFS), i rapporti di lavoro possono essere sciolti con un accordo reciproco. In altre parole, ciò significa che le convenzioni d’uscita sono legali.

In genere, però, l’esigenza di giungere ad una convenzione d’uscita viene sollevata dal datore di lavoro, che ha quindi anche la possibilità di preparare al meglio la convenzione e il colloquio con la collaboratrice o il collaboratore interessato. In sé, la proposta e i suoi contenuti non devono necessariamente essere negativi. È però importante che anche il o la diretta interessata possano riflettere con tranquillità sulla questione, in quanto le convenzioni firmate sono molto più difficili da modificare o da annullare. Bisogna poi prestare particolare attenzione nei casi in cui vi sono anche problemi di salute, in quanto una convenzione d’uscita comporta anche l’annullamento di disposizioni di protezione della lavoratrice o del lavoratore.

È molto difficile anche intraprendere vie legali contro convenzioni d’uscita firmate. Vi sono alcune possibilità solo nei casi in cui il datore di lavoro ricorre ad una simile convenzione per evitare di onorare diritti della collaboratrice o del collaboratore, come quello al salario o alla protezione dal licenziamento in caso di malattia (art. 226c), oppure ancora quando la convenzione firmata porta vantaggi esclusivamente al datore di lavoro. Va tuttavia tenuto conto del fatto che l’onere della prova e il rischio del processo in questi casi spetta integralmente al o alla dipendente.

Occorre poi considerare che l’assicurazione disoccupazione parifica le convenzioni d’uscita alle dimissioni rassegnate spontaneamente e che i termini di scioglimento non vengono procrastinati da eventuali periodi di incapacità lavorativa a seguito di malattia o di infortunio. Bisogna quindi considerare con attenzione caso per caso e se una convenzione d’uscita può rappresentare una soluzione valida. Vi sono poi anche altri elementi da osservare, quali per esempio:

  • Se l’eventuale indennità d’uscita copre almeno le prestazioni dovute durante il normale periodo di disdetta.
  • La modalità di compensazione di eventuali averi in tempo.
  • La modalità di rimborso di eventuali spese per formazioni seguite negli ultimi tempi.

Da osservare anche i diritti di collaboratrici e collaboratori:

  • Ad essere assistiti da una personale di loro scelta ai colloqui.
  • La possibilità di riflettere durante alcuni giorni sull’accettazione di una convenzione d’uscita.
  • Anche nel caso in cui si concordasse la discrezione sui contenuti della convenzione d’uscita, sussiste la facoltà di discuterne con il o la propria assistente.

Team di assistenza giuridica del SEV /rw/gi