colpi di diritto

Giustizia dal tribunale federale

Un’operazione a una mano ha aperto una vertenza per le indennità di perdita di guadagno che ha portato al tribunale federale.

L., 40 anni, è cameriere presso una ditta di gastronomia ferroviaria. Dolori alla mano sinistra rendono necessaria un’operazione, di cui L. informa tempestivamente il datore di lavoro. Una volta dimesso dall’ospedale, consegna un certificato medico che attesta un’incapacità totale al lavoro per tre-quattro mesi. La mano ferita non gli permette infatti di servire, né di aggrapparsi in treno in caso di necessità.

Nel corso del terzo mese di incapacità, la ditta telefona a L. a casa sua e constata che egli è rientrato in patria in Un altro caso dell’assistenza giuridica professionale del SEV che dimostra l’importanza di battersi sino in fondo, anche con il sostegno di professionisti, per difendere i propri diritti. Colpi di diritto Giustizia dal tribunale federale Un’operazione a una mano ha aperto una vertenza per le indennità di perdita di guadagno che ha portato al tribunale federale. Croazia (doveva regolare questioni private, che non hanno in alcun modo ostacolato il processo di guarigione). La ditta gli invia pertanto una convocazione scritta ad un colloquio, durante il quale L. esibisce un nuovo certificato medico, al quale seguiranno ancora altri, in quanto l’assenza dal lavoro si prolunga sino a dieci mesi. Nel corso del quinto mese, la ditta lo licenzia, ragion per cui L. si rivolge all’assistenza giuridica SEV.

Motivazioni diverse

La vertenza ruota dapprima attorno al diritto agli arretrati di stipendio e di vacanze, per i quali è possibile trovare un accordo bonale (il licenziamento in quanto tale non era contestabile, essendo trascorsi i 90 giorni di attesa prescritti).

Per ripicca, però, la ditta comunica all’assicurazione disoccupazione di aver disdetto il rapporto di lavoro in quanto L. sarebbe venuto meno al dovere di informare. La motivazione scritta richiesta dal SEV riportava invece unicamente di un rapporto di fiducia compromesso. Il vero motivo del licenziamento era poi probabilmente la durata incerta dell’assenza.

La comunicazione all’assicurazione disoccupazione avviene inoltre nel bel mezzo della vertenza salariale.

La cassa cantonale di disoccupazione accoglie gli argomenti del datore di lavoro e decide 21 giorni di penalità, attribuendo a L. la responsabilità della sua disoccupazione. La decisione viene confermata dall’istanza di ricorso, mentre il tribunale amministrativo cantonale si limita a ridurre al penalità a 12 giorni.

Il legale incaricato dal SEV è invece convinto che L. non abbia infranto alcun dovere e decide pertanto di rivolgersi al tribunale federale, chiedendo di chiarire il principio della colpa propria e porre nel contempo fine alla rigida prassi sin qui seguita dai cantoni.

Nessun dovere ulteriore di informazione

La sua tesi viene accolta in pieno dal Tribunale federale. Se un lavoratore è dichiarato incapace di lavorare per almeno tre mesi, non deve fornire ulteriori informazioni al proprio datore di lavoro. La messa a disposzione tempestiva di ulteriori certificati è inoltre sufficiente a soddisfare il suo dovere di informare. Nella sua sentenza, il tribunale specifica anche non sussiste alcun ulteriore obbligo contrattuale o legale da parte dell’assicurato di informare sul suo stato di salute o sul procedimento di guarigione. Ammette tuttavia che il contratto di lavoro possa prevedere ulteriori regolamentazioni per l’obbligo di informare durante la malattia. Siccome nella circostanza non era il caso, a L. non può essere imputata alcuna lacuna e di conseguenza non possono essergli ridotte le indennità.

Cosa significa tutto ciò? Chi ha presentato un certificato medico non è tenuto ad annunciassi in continuazione presso il proprio datore di lavoro. Quest’ultimo ha tuttavia la facoltà di informarsi sullo stato di salute. Chi poi viene licenziato a causa del protrarsi della malattia, non deve accettare riduzioni delle indennità da parte della assicurazione disoccupazione.

Assistenza giuridica SEV