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Colpi di diritto

Corsi di lingue: a che cosa si ha diritto?

Conoscere una lingua può sempre servire, anche come macchinista. Per questo il personale di locomotiva del deposito di Basilea della BLS (Cargo) dovrebbe frequentare un corso di italiano (livello A1). Sottolineiamo il «dovrebbe», perché per la BLS la frequenza al corso è volontaria, ma quelli che non sanno l’italiano non potranno più condurre treni verso sud, dunque non saranno più in grado di svolgere pienamente il loro lavoro. Di fatto, il corso di lingue viene imposto.

Eppure la BLS continua a nascondersi sotto la copertura della volontarietà, dice di voler pagare la formazione ma rifiuta di accordare il tempo necessario (ad eccezione dell’esame). Per di più, il capo del personale di locomotiva ha già annunciato tutti al corso. Cinque colleghi, fra i quali due membri del SEV, non accettano però di doverlo svolgere nel loro tempo libero e si rivolgono al team della protezione giuridica SEV.

Primi contatti senza successo

Per il SEV è evidente: se il datore di lavoro ordina di frequentare un corso linguistico, deve farsi carico non solo delle relative spese ma anche del tempo occorrente. Con l’avvocato Bruno Habegger, che il SEV affianca ai cinque ricorrenti, le parti si presentano all’autorità di conciliazione Bern-Mittelland. Alla prima udienza la BLS non recede dalle sue posizioni e insiste che il corso di italiano debba essere svolto nel tempo libero.

Ad un successivo incontro, il patrocinatore Habegger tira fuori la descrizione del posto datata 9 novembre 2016, che richiede come «requisiti linguistici: certificato D/F/I TELC o DELF». Per Habegger, dunque, i corsi sono ordinati e vanno perciò frequentati nel tempo di lavoro, così come i tempi di viaggio che ne derivano.

Bisogna arrivare a un compromesso

Una seconda tornata di discussioni davanti all’autorità di conciliazione ha luogo a marzo. Di nuovo, l’avvocato del SEV adduce come argomento la già citata descrizione del posto e questa volta riesce a spuntare un compromesso. Le parti sottoscrivono un’intesa in transazione che include i seguenti aspetti principali:

  • L’esame di lingue e i rispettivi tempi di viaggio contano come tempo di lavoro (max. 3,5 ore).
  • Il mantenimento delle conoscenze linguistiche al livello A1 viene computato sul conto annuale della formazione continua come bonifico in tempo.
  • La frequenza al corso di italiano A1 viene accreditata nella misura del 50% sul conto «diversi abbuoni in tempo», parimenti sotto forma di bonifico in tempo alla fine del corso.
  • Il datore di lavoro asseconda la richiesta dei collaboratori di poter frequentare il corso nei giorni lavorativi, per quanto possibile direttamente prima o dopo il servizio.
  • Ai ricorrenti viene versata una indennità di 500 franchi ciascuno.

Sia gli interessati sia il SEV si dicono molto soddisfatti dell’intesa firmata. L’unico punto di amarezza è che trattandosi di un accordo fra le parti e non di una sentenza, quanto ottenuto dai cinque colleghi macchinisti non potrà costituire un precedente. Non si può dunque ritenere che, in futuro, situazioni analoghe possano sfociare nel medesimo risultato.

In ogni caso, l’esito della vertenza conferma l’atteggiamento di base del SEV: il tempo impiegato per i corsi di lingue ordinati deve valere come tempo di lavoro. Grazie al team della protezione giuridica SEV e al suo avvocato, i macchinisti di Basilea della BLS hanno potuto ottenere che almeno la metà della frequenza al corso di italiano venga loro computata come tempo di lavoro, e ognuno riceverà un’indennità di 500 franchi.

Team protezione giuridica SEV