Determinanti per il premio di fedeltà, i termini di disdetta ecc.

Computo degli anni di impiego

Il team dell’assistenza giuridica è stato più volte interpellato in merito alla presa in conto degli anni di impiego precedenti, oppure degli anni di apprendistato. La risposta a questa domanda, in apparenza semplice, si rivela in realtà molto più complessa.

La durata dell’impiego è di una certa rilevanza per diversi aspetti del rapporto di lavoro. Con il passare degli anni, lavoratrici e lavoratori sono meglio tutelati e hanno maggiori diritti.

La legge, i contratti collettivi e i contratti individuali prevedono infatti termini più lunghi per il diritto al salario in caso di malattia o infortunio, per la protezione dal licenziamento, per la disdetta del rapporto di lavoro oppure importi maggiori per l’indennità di uscita e per il premio di fedeltà.

Le richieste che giungono al SEV riguardano per lo più due punti: il calcolo del premio di fedeltà e il termine di disdetta.

Rapporto di lavoro continuato, oppure nuovo?

Secondo la giurisprudenza, vi è un nuovo rapporto di lavoro nel caso in cui datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore hanno concordato che il vecchio rapporto di lavoro è stato concluso e che adesso dovrebbe esserne definito uno nuovo.

Ecco alcuni esempi e casi particolari:

  • Se una persona in formazione, al termine della sua formazione, stipula direttamente un rapporto di lavoro normale con il medesimo datore, questo rapporto viene considerato continuato. In altre parole, il periodo di formazione deve essere ripreso nel computo degli anni di impiego.
  • Se collaboratrici e collaboratori cambiano posto di lavoro in seno alla stessa azienda, non sussiste un nuovo rapporto di lavoro. Gli anni di impiego già prestati devono quindi essere computati.
  • Meno chiara è invece la situazione allorquando vi sono interruzioni nel rapporto di impiego. In questi casi, bisogna verificare le cause della o delle interruzioni, nonché considerarne la durata. I tribunali tendono però piuttosto a considerare i rapporti di lavoro quali unici, sommando quindi la loro durata.

E presso le FFS?

L’articolo 104 del CCL FFS (rispettivamente l’art. 102 di quello FFS Cargo) regola la questione del computo degli anni di impiego precedenti, oppure di impiego presso filiali, oppure di apprendistato in relazione al riconoscimento del premio di fedeltà.

In caso di divergenze, spetterà verosimilmente all’ istanza di ricorso oppure ad un tribunale stabilire se queste disposizioni sono applicabili anche per il calcolo degli anni di impiego determinanti per altre questioni previste dal CCL.

Assistenza giuridica SEV