obiettivi

Licenziamento abusivo

Non si può pronunciare un licenziamento, se è fondato su rimproveri (per altro di poca entità) che non hanno preventivamente fatto oggetto di un’intesa sugli obiettivi.

Giovanni* fa l’autista in un’impresa urbana da una decina d’anni. Il suo datore di lavoro gli rimprovera diverse infrazioni recenti ai suoi doveri e un atteggiamento irrispettoso verso i suoi superiori. Queste constatazioni comportano la firma di un’intesa sugli obiettivi, con l’aggiunta di una minaccia di licenziamento.

Anche se alcuni rimproveri possono essere fondati – ad esempio il rifiuto di firmare la ricevuta per certi documenti ufficiali interni – queste misure non sono giustificate. Inoltre, altre accuse sono assolutamente contestate. Ma ciò che è peggio, il cumulo di misure adottate dalla direzione è esagerato e ingiusto, come reputa il SEV, che nel frattempo è stato investito del caso.

Il segretariato sindacale inoltra opposizione alla minaccia di licenziamento, che viene però respinta dal direttore, senza discussione.

Poco dopo, Giovanni si trova di nuova faccia a faccia con la direzione, per alcune quisquiglie verifi catesi nel frattempo. Ad esempio, al direttore non va giù che Giovanni non attraversi sulle strisce pedonali alla fine del servizio. Questa volta, l’esito gli è fatale: licenziato! Il SEV affi da allora il caso ad un suo avvocato di fiducia, per contestare il licenziamento davanti al tribunale del lavoro. Nella sua sentenza, il giudice ammette che il comportamento di Giovanni non è proprio irreprensibile, ma che l’impresa non ha rispettato i termini previsti dalla procedura. Non si può pronunciare un licenziamento, se è fondato su rimproveri (per altro di poca entità) che non hanno preventivamente fatto oggetto di un’intesa sugli obiettivi. Dato che non vi è alcuna prova che gli obiettivi fissati non sono stati rispettati, i motivi che hanno portato al licenziamento sono di altra natura. Il licenziamento è perciò doppiamente abusivo: per l’assenza di motivi validi e il mancato rispetto della procedura.

A causa delle mancanze imputate a Giovanni, l’indennizzo per licenziamento abusivo viene stabilito dal tribunale in un mese di salario. Giovanni, pienamente soddisfatto da questo risultato, osserva che «la soddisfazione morale per il fatto che il licenziamento è stato riconosciuto come abusivo è più importante dell’indennizzo ottenuto».

* nome fittizio